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Il Consiglio di Stato sull’applicazione del principio di rotazione: possibile ricorrere contro l’ammissione del gestore l’uscente

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Con una recente Sentenza (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2019 n. 435) il massimo organo della giustizia amministrativa interviene sull’applicazione del principio di rotazione.

La pronuncia ricorda che la regola della rotazione degli inviti e degli affidamenti -il cui fondamento è quello di evitare la cristallizzazione di relazioni esclusive tra la stazione appaltante ed i precedenti gestori- amplia le possibilità concrete di aggiudicazione in capo agli altri concorrenti, e, a maggior ragione, quelli già invitati alla gara, che sono lesi in via immediata e diretta dalla sua violazione.

L’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2018 n. 50, “Contratti sotto soglia”, stabilisce infatti, al comma 1, che “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.

Quindi al fine di ostacolare le pratiche di affidamenti senza gara ripetuti nel tempo che ostacolino l’ingresso delle piccole e medie imprese, e di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, il principio di rotazione comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto ed alle caratteristiche del mercato di riferimento.

Pertanto laddove si lamenti la mancata applicazione del principio di rotazione, il concorrente può ricorrere già avverso il provvedimento di ammissione del gestore uscente, che concreta a suo danno, in via immediata e diretta, la paralisi di quell’ampliamento delle possibilità concrete di aggiudicazione che il principio di rotazione mira ad assicurare.

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