Con una recentissima sentenza (vedi allegato) così si sono espresse le Sezioni Unite della Cassazione secondo cui:
«L’aver subordinato il pagamento all’attestazione della regolarità contributiva del creditore, fissata temporalmente proprio al momento del pagamento, non costituisce integrazione del giudicato del giudice ordinario, ma conferma un obbligo di legge previsto per la fase dell’adempimento dell’obbligazione da parte dell’ente pubblico, su cui grava anche l’obbligo di sanare la irregolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore.»
E questo «È un obbligo congruente con la fase del giudizio di esecuzione, quale è il giudizio di ottemperanza ad una condanna del giudice ordinario al pagamento di una somma di denaro.»