“Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all’uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”. DM n. 0147385 del 09/03/2023

Termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale è fissato al 15 maggio.

link al decreto Decreto fertilizzanti, fitosanitari

link regolamento UE 2021/2115

Il decreto:
elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 12, 13 e a norma dell’Allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale richiamati agli articoli 31, paragrafo 5, lettera b) e 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115.

A chi si applicano 

  • Gli obblighi relativi al mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali si applicano a coloro che ricevono pagamenti diretti a norma del titolo III, capo II del Regolamento (UE) 2021/2115 o di pagamenti annuali a titolo degli articoli 70, 71 e 72 del medesimo Regolamento (UE) 2021/2115, ed ai beneficiari dei pagamenti a superficie e/o a capo che abbiano assunto impegni pluriennali sulla programmazione 2014-2022 e/o sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2014-2022 e che siano finanziati con risorse FEASR 2023-2027.
  • I requisiti minimi sull’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e sul benessere animale si applicano invece ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, lettera b) e dell’articolo 70, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, ed ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi dell’articolo 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027.

A chi non si applicano

Gli obblighi di cui sopra non si applicano ai beneficiari che ricevono il sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9 e articolo 34, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1305/2013, anche in caso di finanziamento con le risorse FEASR 2023-27; e neanche ai beneficiari che ricevono il sostegno relativo agli interventi di cui alla lettera b) del paragrafo 1 dell’articolo 45 del regolamento (UE) 2022/126, che riguardano le attività per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche nei settori dell’agricoltura e della silvicoltura.

 Obblighi

I Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) fissati a livello nazionale vengono elencati all’Allegato 1 del presente decreto, con riferimento alle Zone specifiche “clima e ambiente”, “salute pubblica e salute delle piante” e “benessere degli animali”. Le tipologie di utilizzazione delle superfici, secondo cui è differenziato l’ambito di applicazione delle norme e dei criteri, sono le seguenti:
a) superfici a seminativo, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera q) del presente decreto;
b) superfici non utilizzate a fini produttivi (terreni a riposo), come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera r, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c) colture permanenti, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del presente decreto;
d) prato permanente, come definito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera p) del presente decreto;
e) qualsiasi superficie dell’azienda beneficiaria dei pagamenti di cui al comma 2 dell’articolo 1 del presente decreto.

Le Regioni e Province autonome specificano con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale. Qualora le stesse non emanassero ulteriori indicazioni, si applicano gli impegni indicati negli Allegati 1 e 2.

L’allegato 1 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità, distinguendo gli interventi per “zone” e temi principali”. Nello specifico troviamo:

Zona 1: “Clima e ambiente”

1°tema principale: “cambiamenti climatici”

BCAA 1 – Mantenimento dei prati permanenti sulla base di un percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale rispetto all’anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 5% rispetto all’anno di riferimento.

BCAA 2 – Protezione di zone umide e torbiere

BCAA 3 – Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

2°tema principale: “acqua”

Si fa riferimento ai CGO tra cui i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati e la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nonché all’introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua (BCAA 4)

3°tema principale: “suolo”

BCAA 5 – Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza

BCAA 6 – Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili

BCAA 7 – Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture sommerse

4°tema principale: “biodiversità e paesaggio”

Si fa riferimento ai CGO tra cui  la conservazione degli uccelli selvatici e degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e si danno le seguenti indicazioni come relativamente a: percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio; divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli (BCAA 8). Viene inoltre indicato come BCAA 9 il divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000.

Zona 2: “Salute pubblica, salute degli animali e delle piante”

1°tema principale: “sicurezza alimentare”

Il CGO da cui si parte per definire i requisiti da ottemperare per questo tema è il Regolamento (CE) n. 178/2002 Regolamento CE 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002 (che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare). Viene poi richiamato un altro CGO che è la Direttiva 96/22/CE, Direttiva 96/22 CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

2°tema principale: “prodotti fitosanitari” 

Anche in questo caso vengono definiti i requisiti partendo da due CGO ovvero il Regolamento (CE) n. 1107/2009  Regolamento Prodotti Fitosanitari  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la Direttiva 2009/128/CE,  Direttiva 2009/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

Zona 3: “Benessere degli animali”

1°tema principale: “benessere degli animali”

I requisiti relativi a questa tematica sono quelli stabiliti nella normativa di settore e rientrano pertanto nei CGO. Si tratta in particolare di ottemperare a quanto stabilito nella Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; la Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini, e la Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Nell’allegato 2 si riporta, invece, l’elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti, dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali.

Uso dei fertilizzanti: i requisiti stabiliti si applicano a tutti gli agricoltori o altri beneficiari che accedono ai regimi per il clima, l’ambiente e il benessere degli animali ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 e/o che assumono volontariamente impegni in materia di gestione ai sensi dell’articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché ai beneficiari che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che dal 2023 sono finanziati con risorse FEASR 2023-2027. Si tratta di: obblighi amministrativi; obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti zootecnici e dei digestati; obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; divieti (spaziali e temporali) relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti, degli effluenti zootecnici e dei digestati; divieto di concimazioni entro 5 metri dai corsi d’acqua.

Uso dei prodotti fitosanitari: le attrezzature nuove, acquistate dopo il 26 novembre 2011, sono sottoposte al primo controllo funzionale entro 5 anni dalla data di acquisto e sono considerati validi i controlli funzionali, eseguiti dopo il 26 novembre 2011, effettuati da centri prova formalmente riconosciuti dalle regioni e province autonome. Potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature per l’applicazione di pesticidi ispezionate con esito positivo. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari devono dimostrare la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc.). Dal 26 novembre 2015 gli utilizzatori professionali di tutti i prodotti fitosanitari dovranno disporre di un certificato di abilitazione relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Gli stessi utilizzatori devono inoltre rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari e al loro corretto utilizzo nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

Benessere animale: Il rispetto del presente requisito si intende assolto mediante:

– il possesso di un titolo di studio di livello universitario o di scuola superiore secondaria in ambito agrario, veterinario o lauree equipollenti; oppure
– il possesso di un attestato di avvenuta frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto il benessere animale e/o programmi regionali di aggiornamento e assistenza tecnica sul mantenimento e  miglioramento del benessere animale; oppure
– aver fatto domanda o aver già usufruito della consulenza in materia di benessere animale nell’ambito della Misura 2 del PSR 2014-2020; oppure
– la richiesta di iscrizione ad un idoneo percorso formativo sul benessere animale, offerto anche nell’ambito dello sviluppo rurale, che dovrà essere seguito nell’arco temporale di 12 mesi a far data dalla presentazione della domanda di aiuto/pagamento; oppure
– per il beneficiario o il personale addetto agli animali, esperienza nel settore da almeno 10 anni per i bovini, 7 anni per i bufalini ed ovicaprini, 5 anni per i suini; oppure
– mediante l’adesione dell’azienda al sistema ClassyFarm di cui al link Classy Farm  o, ancora, al Sistema di Qualità Nazionale Benessere Animale (SQNBA) di cui al Decreto interministeriale 2 agosto 2022. In tali casi, la formazione degli addetti deve essere relativa a capacità di cui al link  Sistema di Qualità Benessere Animale e conoscenze adeguate o ottimali, come desunte dalle check list di autocontrollo e/o di controllo ufficiale presenti in ClassyFarm.

Le disposizioni del D.M. 10 marzo 2020, n. 2588 (disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale) continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.