I giudici del TAR – confermando la posizione dell’AGCM – hanno ritenuto che il Codice di Deontologia Medica abbia illegittimamente introdotto dei limiti alla pubblicità sanitaria non compatibili con il quadro normativo attuale.
Le diverse discipline intervenute in materia (Ln. 248/2006, ln. 148/2011, DRP 137/2012) hanno infatti liberalizzato la pubblicità sanitaria stabilendo che la stessa deve solo rispondere ai criteri di correttezza , non ingannevolezza e trasparenza.
I Giudici hanno sancito che il nuovo codice “pur abbandonando il criterio del “decoro” quale parametro di valutazione dei messaggi pubblicitari, continua a utilizzare, al secondo comma dell’art. 54, una serie di parametri, alcuni dei quali molto generici e comunque non previsti dalla vigente normativa, potenzialmente idonei a produrre il medesimo effetto di una applicazione restrittiva della concorrenza, in precedenza riconducibile al richiamo del concetto di “decoro professionale”.
 

Tar Lazio, 01/04/2015 n. 4943