Il TAR spiega che i citati concetti ai fini urbanistici hanno valenze diverse rispetto a quelle civilistiche e poi si sofferma sulla portata del potere di sospensione di lavori edili in corso attribuito all’Autorità comunale dal TU Edilizia. Quali volumi tecnici, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza, ai fini dell’esclusione dal calcolo della volumetria, devono intendersi ricompresi solo i locali completamente privi di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, Sez. IV, 14 maggio 2012, n. 2251, Consiglio Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2565) ed, in particolare, quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’ubicazione di quegli impianti tecnici indispensabili per assicurare il comfort degli edifici, che non possano, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, essere inglobati entro il corpo della costruzione realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche (T.A.R. Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4318, Sez. IV, 14 maggio 2012, n. 2251 cit., T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III – sentenza 15 gennaio 2005 n. 143; T.A.R. Puglia – Bari sentenza n. 2843/2004). Inoltre la nozione di pertinenza urbanistica ha peculiarità sue proprie, che la differenziano da quella civilistica di cui all’art. 817 c.c., dal momento che il manufatto deve essere non solo preordinato ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche sfornito di autonomo valore di mercato e dotato comunque di un volume modesto rispetto all’edificio principale, in modo da evitare il c.d. carico urbanistico. Il potere di sospensione dei lavori edili in corso, attribuito all’Autorità comunale dall’art. 27 comma 3, D.P.R. n. 380 del 2001 -T.U. Edilizia-, è di tipo cautelare, in quanto destinato ad evitare che la prosecuzione dei lavori determini un aggravarsi del danno urbanistico, e alla descritta natura interinale del potere segue che il provvedimento emanato nel suo esercizio ha la caratteristica della provvisorietà, fino all’adozione dei provvedimenti definitivi. Ne discende che, a seguito dello spirare del termine di 45 giorni, ove l’Amministrazione non abbia emanato alcun provvedimento sanzionatorio definitivo, l’ordine in questione perde ogni efficacia, mentre, nell’ipotesi di emanazione del provvedimento sanzionatorio, è in virtù di quest’ultimo che viene a determinarsi la lesione della sfera giuridica del destinatario con conseguente assorbimento dell’ordine di sospensione dei lavori.” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 19 giugno 2014, n. 3115, T.A.R. Milano, Sez. II, 20 gennaio 2015, n. 218, oltre a T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, 27 luglio 2012, n. 840). Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava) SENTENZA N. 01768/2016