AVVISO PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (O.S.A.)

Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04

PAGAMENTO ENTRO IL 31 GENNAIO DI OGNI ANNO

DELLA TARIFFA PREVISTA ALLA SEZIONE 6 ALLEGATO A DEL

D.lgs 194 del 19/11/2008 e S.M.I.

1 – CHI DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE

Il D. Lgs. 19/11/2008 n° 194 e s.m.i. dispone che debbano pagare la tariffa annua forfetaria gli Operatori del Settore Alimentare (OSA) soggetti a controllo ufficiale da parte delle autorità competenti che svolgono, con prevalente attività all’ingrosso, almeno una delle tipologie di attività indicate nella sezione 6  dell’allegato A del decreto.

Per attività prevalente all’ingrosso si intende una produzione e/o commercializzazione all’ingrosso superiore al 50% del fatturato annuo.

 

2 – CHI NON DEVE EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLE TARIFFE ANNUE

Sono esclusi dal campo di applicazione del decreto, e pertanto non sono obbligati al pagamento della tariffa annua:

  • Gli Operatori del Settore Alimentare soggetti a controlli sanitari ufficiali ai sensi del Reg. (CE) 882/04 che svolgono attività non ricomprese nelle tipologie di stabilimenti di cui alla sezione 6 dell’allegato A del decreto
  • Le imprese alimentari con produzione e/o commercializzazione al dettaglio, ovvero destinata direttamente al consumatore finale, superiore al 50% del fatturato annuo
  • Gli imprenditori agricoli per l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del codice civile qualora, per le attività di cui all’allegato A sezione 6, non superino i quantitativi indicati per la fascia produttiva annua A e B (art. 1 comma 3-bis D.Lgs. 194/08)

3 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il versamento della tariffa di cui alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 deve essere effettuato ogni anno entro 31 Gennaio dell’anno di riferimento. Le Aziende USL per calcolare tali tariffe utilizzano un’autodichiarazione.  

4 – COSA FARE SE SI RIENTRA TRA LE IMPRESE SOGGETTE E NON SI RICEVE LA RICHIESTA DI PAGAMENTO

E’ importante ricordare che il pagamento entro il 31 Gennaio dell’anno di riferimento delle tariffe previste alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08 è un obbligo di legge per tutte le imprese alimentari che sono soggette all’applicazione del decreto, a prescindere dal ricevimento o meno del modulo di autodichiarazione e/o della richiesta di pagamento inviata dall’Azienda USL.

Pertanto, gli OSA che svolgono un’attività ricompresa nelle tipologie di cui alla sezione 6 dell’allegato A che non ricevessero la richiesta di pagamento in tempo utile per rispettare la scadenza di legge, dovranno contattare l’UFFICIO USL DI COMPETENZA.

5 – COSA ACCADE IN CASO DI MANCATO PAGAMENTO DELLA TARIFFA ENTRO LA SCADENZA DEL 31 GENNAIO

In caso di mancato o incompleto pagamento della tariffa da parte degli OSA nei tempi previsti dalla normativa si applicano le procedure per la riscossione coattiva e la maggiorazione dell’importo del 30% oltre gli interessi maturati nella misura legale (art. 10 comma 6 D.Lgs. 194/08).

 

6 – ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Come calcolare la tariffa annua prevista alla sezione 6 dell’allegato A del D.Lgs. 194/08

Consulta la normativa di riferimento