La riduzione dell’aliquota IRES dal 27,5% al 24%, disposta dalla Legge di stabilità 2016, ha portato con sé la necessità di rideterminare la percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazione, al fine di mantenere invariato il livello complessivo di tassazione di tali poste di bilancio in capo alla società e al socio (Si veda pagina 12, della Circolare 25 febbraio 2016, n.1).
Il nuovo regime di tassazione è stato disposto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, datato 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri, 11 luglio 2017.
Nello specifico, per quanto riguarda i dividendi e proventi equiparati, relativi a titoli e strumenti finanziari, la percentuale di imponibilità dal 2017 passa dal 49,72% al 58,14. Ciò significa che gli utili prodotti dai soggetti IRES (dividendi e proventi assimilati ) a partire dall’esercizio d’imposta 2017, concorreranno per il 58,14% alla formazione del reddito imponibile dei percipienti non imprenditori o dei soggetti IRPEF imprenditori. Restano, invece, confermate le vecchie percentuali di imponibilità per i dividendi formati con utili prodotti in esercizi precedenti, nella seguente misura del 40%, che si applica agli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e del 49,72%, che si applica agli utili prodotti dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
Nel caso in cui il percettore degli utili sia un ente non commerciale residente, la nuova percentuale di imponibilità passa dal 77,74% al 100%.
Per quanto riguarda le plusvalenze e le minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate, il DM in oggetto prevede il medesimo incremento disposto in caso di distribuzione di dividendi, ovvero dal 49,72% al 58,14%, ma con decorrenza posticipata al 2018.
Le nuove percentuali di imponibilità dovranno, infatti, essere applicate alle plusvalenze e minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018.