Grande partecipazione da parte delle imprese di impiantistica all’incontro formativo organizzato ieri da CNA La Spezia nella sala multimediale della Provincia della Spezia. Il seminario ha affrontato le novità introdotte dal DPR 146/2018 che attua il Regolamento (UE) 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra, spiegando nel dettaglio cosa cambierà per le imprese del settore e quali nuovi adempimenti saranno in vigore a partire dal luglio 2019.

Gli argomenti sono stati trattati da Andrea Anfosso esperto del Rina e i referenti di CNA Cetus La Spezia.

Dallo scorso 24 gennaio è in vigore il DPR 146/2018, conosciuto anche come nuovo decreto F-gas. Con il Decreto viene data esecuzione al Regolamento (UE) 517/2014 e viene revisionato, di fatto, il quadro normativo che regolamenta l’utilizzo dei gas fluorurati e l’installazione e la manutenzione degli impianti che li contengono. Il DPR 146/18, che abroga e sostituisce il DPR 43/2012, contiene alcune novità per chi già opera nell’ambito dei gas fluorurati e per chi inizierà d’ora in avanti.

Il Decreto interviene ampliando i casi in cui è richiesto l’obbligo della certificazione personale e della certificazione dell’impresa, conferma il sistema di iscrizione al Registro Telematico Nazionale F-gas, ritocca le regole relative al sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione e, infine, istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni sui gas fluorurati. La novità di maggior rilievo del nuovo DPR è costituita proprio dall’istituzione della “Banca dati gas fluorurati a effetto serra  e apparecchiature contenenti gas fluorurati” dove i soggetti che hanno a che fare con gli F-gas dovranno inserire tutta una serie di informazioni: i dati dei rivenditori, i riferimenti dei certificati dell’acquirente, e anche i venditori delle apparecchiature vi dovranno inserire i dati dell’acquirente con una dichiarazione che impegni lo stesso a incaricare dell’installazione un’impresa certificata.

Questo nuovo sistema di tracciabilità, unito ad un adeguato piano di controlli e sanzioni, è sicuramente positivo in quanto impegna i venditori a indicare la vendita in modo assai più stringente di quanto non facesse la previgente normativa. Si va dunque in direzione di una maggiore tracciabilità del Fgas e degli impianti che lo contengono e questo però impegnerà anche le imprese di manutenzione e installazione a inserire certe informazioni sulle operazioni effettuate entro trenta giorni dall’intervento. In compenso, poiché la banca dati verrebbe alimentata con regolarità, verrà meno dall’anno prossimo l’obbligo della dichiarazione annuale a ISPRA.

Gli obblighi di inserimento in banca dati scatteranno dal 24 giugno per venditori di Gas e di apparecchiature e dal 24 agosto 2019 per installatori e manutentori.

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