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Indicazione di origine del LATTE ancora obbligatoria

Ricordiamo che nel Decreto 9 dicembre 2016 le indicazioni fornite si applicano a tutti i tipi di latte e prodotti lattiero caseari, come indicato nell’Allegato, e in particolare:

· latte e crema di latte, non concentrati né addizionati con zuccheri o altri edulcoranti;
· latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti;
· latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti, aromatizzate o con l’aggiunta di frutta o di cacao;
· siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti;
· prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti;
· burro e altre materie grasse provenienti dal latte;
· creme lattiere spalmabili;
· formaggi, latticini e cagliate;
· latte sterilizzato a lunga conservazione;
· latte Uht a lunga conservazione
.

Viene inoltre specificato che per latte si intende sia quello vaccino, che quello bufalinoovi-caprinod’asina e di altra origine animale.

Sono invece esclusi dal campo di applicazione i prodotti Dop e Igp, che hanno già disciplinari relativi anche all’origine, e il latte fresco già tracciato.

 

Il Decreto 9 dicembre 2016 stabilisce quindi che venga riportata in etichetta l’indicazione di origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, utilizzando le seguenti diciture:

a) «Paese di mungitura»: nome del Paese nel quale è stato munto il latte;

b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte è stato condizionato o trasformato.

Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo della seguente dicitura:

«Origine del latte»: nome del Paese.

Se le operazioni di mungitura, condizionamento e trasformazione avvengano in diversi Paesi UE possono essere utilizzate le seguenti diciture:

«latte di Paesi UE» per l’operazione di mungitura,

«latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per le operazioni di condizionamento o di trasformazione.

Se le stesse operazioni avvengano in diversi Paesi situati al di fuori dell’Unione Europea possono essere utilizzate le seguenti diciture:

«latte di Paesi non UE» per l’operazione di mungitura,

«latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per le operazioni di condizionamento o di trasformazione.

 

Nel Decreto inoltre viene chiarito che l’indicazione dell’origine deve comparire in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile.

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