Le sanzioni civili da applicare ai casi di utilizzo di lavoratori subordinati “irregolari” (senza preventiva comunicazione), dopo la data indicata, saranno quelle previste dalla lettera b) dell’art. 116 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (con esclusione, quindi, dell’incremento del 50% degli importi risultanti).

Si precisa che la nuova modalità di calcolo dovrà essere applicata a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati a partire dal giorno 24 settembre 2015, pur se nel corso degli stessi siano state riscontrate violazioni commesse antecedentemente a tale data; nonché a tutti gli accertamenti ispettivi iniziati e non conclusi prima del 24 settembre.

Mentre per gli accertamenti ispettivi iniziati e conclusi prima del 24 settembre si applicherà l’aumento delle sanzioni civili previsto dalla L. n. 183/2010.

Hanno diritto al rimborso i datori di lavoro che (per esempio a seguito di verbali precedenti alla data suddetta, ma dopo il 24 settembre) abbiano provveduto al versamento di somme a titolo di sanzioni erroneamente calcolate secondo la L. n. 183/2010, nei limiti della differenza tra quanto versato e quanto dovuto nella misura sopra descritta.

I datori di lavoro interessati dovranno trasmettere un’istanza di rimborso, precisando gli importi indebitamente versati.
La domanda sarà presentata attraverso il cassetto previdenziale, utilizzando la sezione “Rimborsi/compensazioni”, presente in “Versamenti F24”.

 

vedi: INPS Circolare n. 129 del 13 luglio 2016
Decreto Legislativo n. 151/2015 – Modifica della disciplina delle sanzioni civili per i casi di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro