L’Agenzia delle Entrate (cfr. Ris. Ag. Entr. 15 dicembre 2015. 104) ha fornito importanti chiarimenti in merito alla gestione delle istanze di interpello antielusivo, alla luce delle recenti modifiche normative intervenute nel corso del 2015 ad opera dei seguenti decreti attuativi della riforma fiscale:
- il D.Lgs. n. 128/2015 con il quale è stato soppresso, con decorrenza 2 settembre 2015, l’art. 37-bis del DPR. n. 600/1973 (ai sensi del quale gli interpelli antiabuso dovevano essere presentati secondo quanto disposto all’art. 21, comma 9, della Legge n. 413/1991) e, al contempo, è stata introdotta, con decorrenza dal 1° ottobre 2015, una nuova procedura di interpello antiabuso regolata dal nuovo art. 10-bis, comma 5, dello Statuto del contribuente (legge n.212/2000);
- il D.Lgs. n. 156/2015 che, con effetto dal prossimo 1° gennaio 2016, ha modificato l’intera disciplina degli interpelli tributari, inclusi quelli antiabuso, procedendo ad una sua uniformazione.
Si sono così creati tre periodi temporali soggetti a diversi regimi per i quali era necessario acquisire chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alle:
- istanze presentate entro il 1° settembre 2015 e fondate sull’articolo 37-bis del D.P.R. 600/1973, ora abrogato, per le quali la risposta non sia stata ancora resa;
- istanze presentate nel periodo intercorrente tra il 2 settembre (data di abrogazione dell’articolo 37-bis del DPR n. 600/1973) ed il 30 settembre 2015 (data fino alla quale il nuovo articolo 10-bis della legge n. 212/2000 non era ancora entrato in vigore);
- istanze presentate nel periodo tra il 1° ottobre ed il 31 dicembre 2015 (primo periodo di vigenza del nuovo articolo 10-bis della legge n. 212/2000).
Con riguardo al punto 1, le imprese non devono effettuare nessun ulteriore adempimento e, l’Amministrazione provvederà a fornire il proprio parere limitatamente alla richiesta formulata sulla base del previgente articolo 37-bis del DPR n. 600/1973. Occorre sottolineare, in particolare, che le medesime istanze saranno trattate in applicazione delle regole procedurali di istruttoria di cui al DM 13 giugno 1997 (attuazione dell’articolo 21, comma 9, della Legge n. 413/1991) con riguardo sia ai contenuti che ai tempi di risposta.
Nel periodo di vuoto normativo, ossia nelle ipotesi di cui al punto 2, le imprese che hanno già presentato l’istanza d’interpello potranno attendere l’Amministrazione finanziaria, che invierà loro una richiesta di integrazione dell’istanza in applicazione delle nuove regole previste dal comma 5 del citato articolo 10-bis. In caso di adesione all’invito entro 60 giorni e qualora la richiesta fosse inerente alla medesima fattispecie, l’Agenzia delle Entrate non contesterà l’assenza della preventività della nuova richiesta rispetto alla operazione potenzialmente elusiva che si intendeva effettuare.
Nell’ultima fattispecie (punto numero 3), la procedura che occorreva seguire è quella di cui all’articolo 10-bis ed 11 della legge n. 212/2000, ritenendo che, per l’arco temporale, l’articolo 21, comma 9 della Legge n. 413/1991 sia tacitamente abrogato. In questo lasso temporale, le istanze presentate ai sensi del citato articolo 21, comma 9, saranno considerate dall’Amministrazione presentate agli effetti del comma 5 dell’articolo 10-bis della legge n. 212/2000.
Infine, viene precisato che affinché l’istanza presentata ai sensi del citato articolo 10-bis dello Statuto del contribuente sia ritenuta ammissibile, occorre che in essa siano contenuti i riferimenti espliciti ovvero impliciti a tutti i tributi per cui la fattispecie rappresentata nell’istanza sia sospettata di rientrare nella nuova definizione di abuso del diritto.