Applicazione del regolamento (UE) n, 828/2014 della Commissione del 30 luglio 2014
relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di
glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti.
….è possibile produrre e denominare “pane” o “pasta” spendendo la dicitura
volontaria “senza glutine”, corredata dalla dicitura “specificamente formulato per persone
intolleranti al glutine” (o in alternati va “specificamente formulato per celiaci”) alimenti destinati a
sostituire il pane o la pasta preparati con materie prime degluteinate e/o con farine, compresi i loro
derivati, diversi da quella di grano.
Analogamente, per i prodotti da forno, di cui al Decreto 22 luglio 2005,
“spectftcatamente formulati per persone intolleranti al glutine” o “specificatamente formulati per
celiaci”, è possibile riportare le denominazioni riservate previste agli articoli l, 2, 3, 4 del citato