Con l’attivazione delle procedure, stabilite da una circolare Inps, parte l’indennità di disoccupazione ai lavoratori autonomi dello spettacolo, la cosiddetta Alas.
Dal primo gennaio 2022, infatti, per i lavoratori autonomi del settore spettacolo, (specificamente identificati) che perdono il lavoro involontariamente è prevista la nuova tutela, realizzata su spinta del Ministero della Cultura e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e introdotta dal decreto sostegni-bis.
L’indennità di disoccupazione, erogata per un massimo di 6 mensilità, ammonta al 75% del reddito medio mensile in base a un preciso calcolo stabilito dalla legge.
“Grazie all’impegno dell’Inps e del Ministero del Lavoro – ha commentato il ministro della Cultura, Dario Franceschini – entra finalmente in vigore l’Alas. Questa nuova misura è attesa da anni e colma un vuoto per molte categorie dell’arte e dello spettacolo che sono state fortemente colpite dagli effetti della pandemia”.
“E’ stato raggiunto e implementato un ulteriore tassello per la tutela di categorie di lavoratori fino ad oggi non coperte da ammortizzatori sociali – spiega il presidente dell’Inps Pasquale Tridico – in cui determinante è stata la forte collaborazione tra le istituzioni e le amministrazioni”.
Cos’è
L’Alas è erogata per un massimo di 6 mensilità ed ammonta al 75% del reddito medio mensile calcolato rapportando il reddito imponibile ai fini previdenziali relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione.
Nei casi in cui, l’importo del reddito medio mensile sia superiore alla soglia di € 1.227,55, l’indennità è pari al 75% del suddetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo di € 1.227,55. In ogni caso, l’indennità non può superare l’importo massimo mensile di € 1.335,40.
Tali importi soglia saranno oggetto di rivalutazione annuale già dal 2022 sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.
A chi è rivolta
L’indennità è rivolta ai lavoratori autonomi dello spettacolo come individuati all’articolo 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182 che abbiano i seguenti requisiti:
- Non avere in corso, alla data di presentazione della domanda, rapporti di lavoro di qualsiasi tipologia sia autonomo (compreso il rapporto di collaborazione) che subordinato (a tempo determinato e/o indeterminato).
- Non essere titolari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di trattamenti pensionistici diretti, nonché dell’APE sociale.
- Non essere beneficiari, alla data di decorrenza della prestazione e durante l’intero periodo di percezione dell’indennità, di Reddito di cittadinanza.
- Aver maturato, nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi eventuali contributi figurativi o accreditati per i periodi di maternità.
- Avere, nell’anno civile precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 35.000 euro.
L’indennità Alas, inoltre, non è compatibile con le altre prestazioni a tutela di disoccupazione involontaria (NASpI, DIS-COLL, indennità di disoccupazione agricola), non è compatibile e cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità e non è cumulabile con le prestazioni di malattia e maternità.
La domanda
La domanda deve essere presentata online entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di cessazione del periodo di maternità o malattia indennizzato o di infortunio sul lavoro/malattia professionale, quando tali eventi siano insorti durante il rapporto di lavoro successivamente cessato. Il Patronato Epasa – Itaco è a disposizione di chiunque ne abbia bisogno, basta prendere appuntamento presso la sede più vicina consultando il sito www.epasa-itaco.it