Autonomi

L’Inps, con il messaggio 11 gennaio 2017, n. 99, comunica che è diventata operativa l’abrogazione delle norme su disoccuppazione speciale e mobilità in edilizia, con conseguente eliminazione di oneri contributivi ed agevolazioni.

Dal 1° gennaio 2017 è diventata operativa l’abrogazione delle normative riferite ai benefici in caso di disoccupazione involontaria dei lavoratori per i quali era prevista l’indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/1991 e, per il particolare settore dell’edilizia, il trattamento speciale di disoccupazione di cui agli articoli 9-19 della legge 6 agosto 1975, n. 427.
L’abrogazione in questione è stata disposta quasi cinque anni fa in base all’art. 71 della legge 28 giugno 2012 e s.m.i. sulla base del quale l’Inps, con la circolare del 7 gennaio 2013, n. 2, aveva emanato disposizioni amministrative transitorie.
Sempre dal 1° gennaio in base alla richiamata legge del 2012 sono state abrogate le conseguenti e connesse disposizioni relative alla iscrizione nelle liste di mobilità, nonché le disposizioni che prevedono incentivi per l’assunzione dei lavoratori iscritti nelle predette liste.

Venendo meno la prestazione finora erogata dall’Inps, è venuto meno dalla stessa data il relativo onere contributivo per i datori di lavoro interessati.

Il conseguente minor costo del lavoro, secondo le indicazioni dell’Inps, deriva dal superamento del:
– contributo ordinario di mobilità, pari allo 0,30 della retribuzione imponibile, già previsto dall’art. 16 della legge n. 223/1991;
– contributo d’ingresso alla mobilità pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, che si riduce del 50% in caso di accordo sindacale (art. 5, comma 4, della legge n. 223/1991);
– contributo aggiuntivo per il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, pari allo 0,80% della retribuzione imponibile (art. 15 della legge n. 427/1975.

Procedure per l’eventuale recupero di contributi già versati
Sostanzialmente la disposizione non interessa le aziende che avevano già avviato la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della legge n. 223/1991 ed adottato i licenziamenti entro il 30 dicembre 2016, in relazione ai quali hanno versato sia l’anticipazione che il citato contributo d’ingresso. In tal caso tutta la procedura cade sotto il vigore della legge abrogata e tutto resta inalterato.
Viceversa, ove i licenziamenti dei lavoratori siano intervenuti con decorrenza dal 31 dicembre scorso, non vi è più l’obbligo del versamento del contributo in questione, per cui i datori di lavoro che lo avessero comunque versato hanno diritto alla restituzione della relativa somma.
Il recupero potrà avvenire direttamente mediante le normali operazioni di conguaglio con l’Istituto, tenendo che da esso dovrà essere detratto il contributo previsto dall’art. 2, comma 31, della legge n. 92/2012 che per tali circostanze ammonta al 50% del trattamento mensile iniziale dell’Aspi, per ogni 12 mesi di anzianità aziendale degli ultimi tre anni.

Agevolazioni contributive 
I datori lavoro che abbiano effettuato assunzioni, trasformazioni o proroghe entro il 31 dicembre 2016 e che abbiano in atto alla data del 1° gennaio scorso le agevolazioni contributive per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 25 della legge n. 223/1991, continuano a fruire delle relative agevolazioni fino alla loro naturale scadenza.