È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le modalità di trasmissione all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (PNCS) delle informazioni sugli interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico relativi agli interventi superbonus (ex art. 119 del D.L. n. 34/2020).
Soggetti obbligati al nuovo adempimento
Le nuove comunicazioni sono obbligatorie per chi:
- non ha concluso i lavori superbonus entro il 31 dicembre 2023 e che entro la stessa data aveva presentato la CILA-S (ex art. 119, comma 13-ter, D.L. n. 34/2020) o l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- presenta tali documenti (CILA-S o la richiesta del diverso titolo abilitativo necessario per gli interventi di demolizione e ricostruzione) dal 1° gennaio 2024.
Soggetti tecnici che devono provvedere alla trasmissione
Devono provvedere alla trasmissione:
- per gli interventi di riqualificazione energetica, i tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni di cui all’art. 119 comma 13 lett. a) del D.L. n. 34/2020; i tecnici dovranno inviare contestualmente anche questa nuova comunicazione (a tal fine le asseverazioni per SAL e per fine lavori conterranno un’apposita sezione aggiuntiva la cui compilazione sarà obbligatoria);
- per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico che si occupano dell’asseverazione di cui all’art. 119 comma 13 lett. b) del D.L. n. 34/2020 e che dovranno trasmettere la nuova comunicazione al PNCS.
Informazioni da comunicare
Le informazioni richieste includono dati catastali dell’immobile oggetto di intervento e l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 e previste per il 2025 e la relativa percentuale di detrazione.
Termini entro cui inviare la comunicazione
Per la riqualificazione energetica, le informazioni devono essere inserite nelle asseverazioni da trasmettere all’ENEA, mentre per gli interventi antisismici, le informazioni devono essere trasmesse al PNCS entro il 31 ottobre 2024, quando i relativi SAL siano stati approvati entro il 1° ottobre 2024, o entro 30 giorni dall’approvazione del SAL in tutti gli altri casi.
Sanzioni previste
In caso di mancato rispetto delle scadenze, sono previste sanzioni di 10.000 euro per gli interventi il cui relativo titolo abilitativo è stato depositato entro il 29 marzo 2024 o la decadenza dell’agevolazione fiscale per gli interventi il cui relativo titolo abilitativo è stato depositato a decorrere dal 30 marzo 2024.