Ieri presso la sala del mappamondo della Camera dei Deputati si è tenuta un’audizione/seminario per discutere in merito ai tre decreti delegati approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 21 aprile 2015.

Di seguito il link dell’intervento di Claudio Carpentieri che si trova a 1h e 35m dall’inizio, http://webtv.camera.it/evento/7933

Si tratta dei decreti concernenti il “ruling internazionale, l’abuso del diritto,  la cooperative compliance e il decreto sulla fatturazione elettronica BtoB.  In quella sede la CNA è intervenuta come rappresentate di RETE Imprese Italia.

Secondo la CNA e RE.T.E. imprese Italia, intervenuta ieri,  la tempistica con cui, sino ad ora, sono stati approvati gli schemi dei decreti legislativi di attuazione della legge delega per la riforma tributaria, non coglie, ancora una volta, la necessità di dare concrete risposte ad un sistema imprenditoriale che vede nelle PMI il suo asse portante. Sicuramente, tra le priorità dell’impresa diffusa italiana non vi è l’introduzione del ruling internazionale, la definizione dell’abuso di diritto ovvero la cooperative compliance che riguardano solo una parte molto limitata di  imprese di grandi dimensioni.

E’ fondamentale, quindi, attuare 10 dei principi contenuti nella legge delega che stanno più a cuore  alle piccole e medie imprese, peraltro in parte già indicati nel Piano Nazionale di Riforma.

Si deve intervenire rapidamente su questi temi, altrimenti la legge delega per la riforma del sistema fiscale diventerà l’ennesima occasione mancata per dare risposte e speranze per il futuro delle imprese diffuse.

In sintesi, sono questi i temi su cui secondo CNA e RETE Imprese Italia occorre intervenire:

  1. coordinamento dei c.d. fondi taglia tasse istituiti con la finalità di redistribuire anche tra le imprese le maggiori entrate provenienti dalla lotta all’evasione, ovvero dalla riduzione della spesa pubblica (principio sancito dall’articolo 4, comma 3, della legge delega);
  2. istituzione dell’Imposta sul Reddito delle Imprese (“IRI”), per dare concreti benefici fiscali a chi reinveste nella propria azienda gli utili [principio sancito dall’articolo 11, comma 1, lett. a), della legge delega];
  3. tassazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata secondo il criterio di cassa [principio sancito nell’ambito della riforma dei regimi fiscali dall’articolo 11, comma 1, lett. b), della legge delega];
  4. modifica del regime forfettario introdotto dalla legge di stabilità 2015 [principio sancito dall’articolo 11, comma 1, lett. b), della legge delega];
  5. definizione dei parametri che escludono le piccole imprese ed i professionisti privi dell’“autonoma organizzazione” dalla tassazione IRAP (principio sancito dall’articolo 11, comma 2, della legge delega);
  6. riforma delle regole per la determinazione del valore catastale degli immobili basate sui metri quadri ed agganciate periodicamente al valore di mercato degli immobili (principio sancito dall’articolo 2 della legge delega), al fine di ridurre le ingiustificate sperequazioni oggi esistenti, senza che ciò determini, come sancito sempre dalla legge delega, incrementi nella tassazione immobiliare;
  7. revisione degli adempimenti con particolare riferimento a quelli superflui, a quelli che risultino di scarsa utilità per l’Amministrazione finanziaria ai fini dell’attività di controllo e di accertamento o, comunque, non conformi al principio di proporzionalità [principio sancito dall’articolo 7, comma 1, lett. b), della legge delega];
  8. armonizzazione del regime di tassazione degli incrementi di valore emergenti in sede di trasferimento d’azienda a titolo oneroso, allineandolo, ove possibile, a quello previsto per i conferimenti [principio sancito dall’articolo 12, comma 1, lett. e), della legge delega];
  9. riforma del contenzioso tributario e revisione delle sanzioni amministrative e penali-tributarie (principi sanciti dagli articoli 10 ed 8 della legge delega);
  10. riforma della riscossione coattiva orientata alla uniformità dei criteri di rateizzazione ora previsti (principio sancito dall’articolo 6, comma 5, delle legge delega).

In merito al decreto sulla fatturazione elettronica, si è espressa la consapevolezza che il futuro, anche non troppo lontano, è quello della fatturazione elettronica. Per usare una battuta già usata, l’età della pietra non è finita perché sono finite le pietre, allo stesso modo, l’età della carta non finirà perché finirà la carta. La variabile, pertanto, non è il se si arriverà ad un utilizzo generalizzato dei sistemi di fatturazione integrati, bensì “il come” ed “il quando”. 

La scelta di portare tutti, progressivamente, alla fatturazione elettronica senza imporla, ma rendendo evidente e percettibile la riduzione di oneri amministrativi conseguenti all’adozione della scelta per tutte le imprese,  rappresenta la via giusta.