L’articolo 3, comma 2, del decreto legge n. 50/2017, a decorrere dal secondo trimestre 2017, estende l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità alle istanze di compensazione di crediti di importo superiore a 5.000 euro, ponendo sullo stesso piano la compensazione di crediti annuali e di crediti infrannuali emergenti dalle istanze.
L’estensione di questo nuovo obbligo alle compensazioni Iva di crediti trimestrali, oltre ad imporre ulteriori e pesanti oneri amministrativi sulle imprese, fa emergere numerosi dubbi in merito alla modalità di determinazione della citata soglia che, proprio per evitare delle conseguenze ancora peggiori, devono necessariamente essere affrontati tenendo conto anche delle ulteriori modifiche apportate dal citato decreto legge all’istituto della compensazione.
Queste considerazioni sono contenute in una nota inviata all’Agenzia delle Entrate nella giornata di ieri, a conclusione di un intenso periodo di confronti avvenuti per le vie brevi.
Riteniamo che ricerca del criterio di determinazione dei limite di 5.000 euro relativamente ai crediti Iva IVA infrannuali, deve superare i precedenti documenti di prassi che, per determinare il più ampio limite di 30.000 euro in relazione ai rimborsi annuali ed infrannuali IVA, hanno individuato regole che oggi possono ritenersi superate per l’istituto della compensazione, in vigenza di una soglia più stringente (5.000 euro) e di modalità che facilitano i controlli da parte dell’Agenzia (uso esclusivo di Entratel e Fisconline).
Una chiave interpretativa, più logica e coerente con il nuovo impianto complessivo dell’istituto della compensazione, deve essere ricercata nella necessità di trovare una corrispondenza tra l’istanza da cui emerge il credito IVA trimestrale e l’apposizione del visto di conformità, come avviene peraltro per i crediti che emergono dalla dichiarazione annuale.
In altre parole, se ogni istanza di compensazione di credito infrannuale viene equiparata, ai fini della determinazione del limite, alla dichiarazione annuale, l’obbligo del visto di conformità deve essere apposto solamente qualora l’ammontare del credito trimestrale che emerge dalla singola istanza è utilizzato in misura superiore al limite di 5 mila euro.