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Invio semestrale per il primo anno e unificazione dei termini per chi sceglie la fatturazione elettronica – Confermate le anticipazioni CNA

Con il Comunicato stampa e con la Circolare 7 febbraio 2017, n. 1, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni.

L’amministrazione finanziaria sottolinea in premessa che i “termini di trasmissione dei dati delle fatture sarà identico tanto per chi eserciterà l’opzione quanto per chi non lo farà: l’Agenzia delle Entrate, infatti, adeguerà i termini stabiliti dal Provvedimento del 28 ottobre scorso allineandoli a quelli fissati dal decreto legge 193/2016.

E’ appena il caso di anticipare che dalle interlocuzioni intercorse con i referenti istituzionali, nella legge di conversione del decreto c.d. mille proroghe (cfr AC 2630), limitatamente al primo anno di applicazione della norma, i termini di trasmissione obbligatoria dei dati delle fatture attive e passive saranno modificati come segue:

  • i dati relativi al primo semestre dovranno essere trasmessi entro il 16 settembre 2017 (attualmente la scadenza è fissata al 25 luglio 2017)
  • i dati relativi al secondo semestre dovranno essere trasmessi entro il mese di febbraio 2018 (ad oggi vige l’obbligo di trasmissione trimestrale).

Non appena i termini previsti per la trasmissione obbligatoria dei dati saranno modificati secondo quanto indicato nelle righe che precedono, pertanto, l’Agenzia delle Entrate adeguerà conseguentemente le scadenza previste dal Provvedimento del 28 ottobre 2016 per coloro che optano per la trasmissione dei dati anche attraverso la fatturazione elettronica, di cui all’articolo 1, c. 3  del D.Lgs 127/2015.

Preme sottolineare, invece, che la trasmissione dei dati delle liquidazioni IVA continuerà ad avere cadenza trimestrale secondo i termini originariamente previsti (cfr articolo 21 D.L. 78/2010, come modificato dalla legge di bilancio 2017).

Venendo ai contenuti, il documento di prassi dell’Agenzia, confermando quanto anticipato nella nostra Circolare 3 febbraio 2017, n. 1, si sofferma sui seguenti aspetti:

  • dati da riportare nella comunicazione telematica;
  • modalità di compilazione della stessa;
  • soggetti esclusi, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione dei dati.

Con riferimento a quest’ultimo punto, oltre ai soggetti esclusi ex lege ai sensi del decreto fiscale 193, ovvero coloro che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane, rientrano anche i soggetti in regime forfetario (art. 1, commi 54-89 legge 23 dicembre 2014, n. 190) e quelli che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

I contribuenti che rientrano nel regime agevolato della legge n. 398/91, cioè le società sportive dilettantistiche e assimilate, sono invece obbligati a trasmettere solo i dati delle fatture emesse. Lo stesso vale per le Amministrazioni pubbliche, tenute solamente all’invio dei dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalla PA che non siano già state acquisite tramite il Sistema di Interscambio.

In ultima analisi, l’Agenzia sottolinea che le indicazioni fornite valgono sia nei confronti dei soggetti che esercitano l’opzione per l’invio telematico dei dati, sia nei confronti dei soggetti che non avendo esercitato l’opzione, sono comunque obbligati ai sensi del decreto fiscale n. 193, collegato alla legge di bilancio per il 2017.

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