Guarda il video di Fiscal Combat
La Commissione degli esperti riunita il 14 dicembre 2017 presso la SOSE, prima di procedere alla validazione dei 70 ISA costruiti per essere applicati con riferimento all’anno 2017, prende atto della volontà bipartisan espressa dal Parlamento e appoggiata dal Governo, di prevedere la posticipazione dell’entrata in vigore degli ISA al 2018. Più emendamenti alla Legge di Bilancio 2018 presentati alla Camera dei Deputati di cui uno già approvato dalla Commissione prevedono, infatti, lo spostamento della loro entrata in vigore all’anno prossimo. Ci siamo così trovati costretti a digerire questa necessità tecnica, dopo un anno intenso di lavoro che ha portato alla costruzione e validazione del processo metodologico di ben 70 ISA in sostituzione di altrettanti studi di settore. La proroga dell’entrata in vigore di questi primi 70 ISA in primo luogo e volta ad evitare una disparità di trattamento tra i contribuenti che, allo stato, con riferimento al 2017, possono beneficiare di uno strumento (gli ISA) esclusivamente finalizzato ad ottenere dei premi legati all’affidabilità che consente loro di ottenere degli importanti benefici in termine di tranquillità nel subire accertamenti basati su presunzioni ovvero importanti semplificazioni, mentre altri, (le imprese ancora soggette agli studi di settore), si devono confrontare con uno strumenti di accertamento legato ad un meccanismo premiale di portata più limitata. Questa dualità di trattamento, peraltro, avrebbe determinato anche delle complicazioni sia per le imprese che per intermediari che, secondo l’attività che svolge l’imprenditore per cui tengono la contabilità, si potrebbero trovare costretti ad assumere diverse decisioni sulla base della diversa disciplina tributaria relativa allo strumento che si rende applicabile (se soggetto ad ISA ovvero soggetto a studi di settore ovvero anche a parametri). Peraltro, cosa che non è ancora emersa, con riferimento agli ISA gli intermediari si troverebbero costretti ad attendere un dato dall’Agenzia delle entrate, fondamentale per stabilizzare il “voto” (Indicatore Sintetico di Affidabilità) da 1 a 10 assegnato all’imprenditore. Su tratta dell’effetto individuale teso a tenere conto della storia dei comportamenti dell’imprenditore negli ultimi 8 anni di vita. Aspetto molto importante che, tuttavia, per essere ricevuto dall’Agenzia delle entrate, l’intermediario ha bisogno di ottenere da contribuente una delega espressa sottoscritta, per superare il problema della privacy, in modo analogo a quanto sono tenuti ad avere i Caf c.d. dipendenti per avere la possibilità di scaricare od ottenere la dichiarazione “precompiata” mod. 730 dall’Agenzia delle Entrate. Già stiamo lavorando da tempo insieme all’Agenzia delle Entrate per semplificare e diversificare al massimo la possibilità per gli intermediari di ricevere questo dato con meno oneri e tempo possibile. Oltre a questo aspetto legato all’equità del trattamento che potrebbe porre anche dei dubbi di costituzionalità della norma per una sospetta disparità di trattamento (articolo 3 cost.), c’è un altro elemento che può portare a motivare la decisione di eliminare gli studi di settore per tutti i circa 3,4 milioni di soggetti a decorrere dall’anno d’imposta 2018. In primo luogo proprio con riferimento all’anno 2017 si deve gestire il passaggio per la determinazione del reddito d’impresa dal criterio della competenza al criterio di cassa di circa 2,2 milioni di imprese in contabilità semplificata, ossia pari a circa il 65% della platea soggetta a studi di settore. Un passaggio che si dove gestire ad occhi chiusi, dal momento che non si ha ancora alcuna esperienza storica di un anno d’imposta di vigenza del criterio di cassa. Si tratta di un vero salto nel buio. Amministrare questo anno di transizione nell’ambito di due diversi meccanismi profondamente diversi nel metodo di costruzione e nelle inferenze statistiche applicate, diventerebbe molto rischioso dotto il profilo degli errori di valutazione, in specie per gli ISA che sono al primo anno di applicazione. Errori che non devono esserci proprio a salvaguardia della tutela delle imprese Da questo punto di vista una scelta che vede per il 2017 la gestione del passaggio dal criterio di competenza al criterio di cassa per la determinazione del reddito, attraverso uno strumento (gli stuti di settore) già rodato sotto il profilo metodologico, che già prevedere, da tempo, l’applicazione dei correttivi finalizzati a tener conto degli effetti della crisi economica, conferisce sicuramente più affidabilità nella gestione corretta del passaggio. Nell’ambito della commissione esperti di ieri, ci è stato indicato che per gestire questo “break strutturale” (Competenza/ cassa) sono stati creati dei correttivi specifici da applicare ai contribuenti in semplificata che applicano il criterio di cassa per determinare il reddito, costruiti sulla base del comportamento sui tempi di pagamento e riscossione dei contribuenti in contabilità ordinaria che, con riferimento all’anno 2017, hanno tenuto la contabilità secondo il criterio della competenza. E’ evidente che, proprio in ragione di questa aleatorietà nella stima, nell’abito della Commissione esperti del 14 dicembre 2017 CAN ha sottolineato la necessità di arrivare ad una applicazione sperimentale degli studi di settore applicabili per l’anno 2017. Secondo l’applicazione sperimentale: 1) se un soggetto risulta essere congruo agli studi di settore per il 2017 non verrà selezionato per l’accertamento, mentre se è congruo normale e coerente vedrà l’applicazione del premiale SdS attualmente in vigore; 2) I soggetti che dovessero risultare non congrui agli studi di settore per il 2017, ma a posteriori, in sede di selezione per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate sull’anno 2017, evidenzino un’ISA applicato sull’anno 2017 pari a 6 o superiore, non verranno comunque selezionati per gli accertamenti analitico induttivi In questo modo, la gestione del passaggio dal criterio della competenza al criterio della cassa avviene sulla base di uno strumento già rodato e, nel contempo, tutti i contribuenti non congrui sapranno anche che la selezione per l’accertamento sull’anno 2017 verrà effettuata solamente sulla base degli ISA costruiti avendo un anno in più di tempo.