L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con una nota ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’adozione del provvedimento di sospensione previsto dall’art. 14 del TU sicurezza come modificato dal D.L. 146/2021 convertito nella L. 215/2021, in particolare sui casi di attività la cui interruzione potrebbe comportare gravi conseguenze ai beni ed alla produzione (ad es. nel settore agricolo o in quello zootecnico) e la compromissione del regolare funzionamento di un servizio pubblico.
I punti salienti della nota sono riportati a seguire.
La nota precisa che l’attuale formulazione della norma prevede, diversamente da prima, l’assenza di discrezionalità del personale ispettivo, salva la possibilità di farne decorrere gli effetti in un momento successivo a meno che “non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità” (art. 14 co. 4)
La mancata adozione del provvedimento di sospensione è comunque da considerare una “extrema ratio”.
L’INL ribadisce le prime indicazioni sull’applicazione della sospensione fornite con circolare 3/2021 che richiamano alcuni passaggi di una precedente circolare n. 33/2009 del Ministero del lavoro, ossia la necessità di valutare circostanze particolari che suggeriscano di non adottarlo che sono, anzitutto, legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. Quindi, laddove la sospensione dell’attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l’incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento. Va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l’interruzione dell’attività svolta dall’impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l’incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d’acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).
La valutazione va effettuata nel caso concreta da parte del personale ispettivo, effettuando un bilanciamento degli interessi coinvolti e la decisione della mancata adozione va accuratamente motivata (art. 3 della L. n. 241/1990) indicando già nel verbale di primo accesso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.
Nel caso di specie, sul quale l’INL fornisce un parere, si ritiene che possa integrare un grave rischio per la pubblica incolumità la sospensione di un servizio pubblico che, in assenza di valide alternative che possano garantire l’esercizio di diritti spesso di rango costituzionale, va dunque salvaguardato (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica ecc.). Analogamente è possibile che dalla sospensione dell’attività di allevamento di animali derivi un grave rischio per la pubblica incolumità, stanti peraltro le conseguenze di natura igienico sanitaria legate al mancato accudimento.
In tutte le ipotesi in cui non vi siano i presupposti per una mancata adozione del provvedimento di sospensione ma si valuti che possano comunque derivare significativi danni per ragioni tecniche, sanitarie o produttive (es. per l’interruzione di cicli produttivi avviati o danni agli impianti per l’improvvisa interruzione), si valuterà se è possibile, esclusivamente in caso di lavoro irregolare, un posticipo degli effetti della sospensione in un momento successivo a quello dell’adozione del provvedimento, come previsto all’art. 14 co. 4 nel quale si fa riferimento al momento della “cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta”, intendendo pertanto per “attività lavorativa” non solo il singolo turno di lavoro ma il ciclo produttivo in corso, dalla cui interruzione possano derivare conseguenze gravi di natura economica (es. raccolta dei frutti maturi, vendemmia in corso, ecc.) e sempre che dal posticipo degli effetti della sospensione non derivino rischi per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.
Resta fermo che la continuazione dell’attività per mancata adozione del provvedimento o per posticipazione dei suoi effetti deve comunque avvenire nel rispetto di ogni condizione di legalità e di sicurezza, ad esempio sarà impedito ai lavoratori “in nero” di continuare a svolgere la propria attività sino ad una completa regolarizzazione e la possibilità, come previsto dal comma 1 dell’art. 14, di “imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro”.
Qualora, stante il posticipo degli effetti del provvedimento di sospensione, dovessero verificarsi le condizioni per la revoca del provvedimento indicate nel comma 9 dell’art. 14, lo stesso provvedimento potrà essere revocato.
Riferimenti: Nota INL n. 1159 del 7 giugno 2022; art. 13 del DL 146/2021 convertito nella L. 215/2021; art. 14 del D. Lgs. 81/2008