Tre diversi interpelli unica soluzione. Aliquota Iva al 10%, per gli integratori alimentari che migliorano unghie e capelli, combattono la stanchezza e contro gli inestetismi della cellulite. È quanto chiariscono, rispettivamente, le risposte dell’Agenzia delle entrate n. 561, n. 562 e n. 563 del 18 novembre 2022, in base al parere tecnico fornito dagli uffici delle Dogane che ne ha analizzato i componenti.
Le tre richieste arrivano da altrettante società, che distribuiscono sul mercato integratori alimentari fabbricati da altre aziende.
Il prodotto oggetto della risposta n. 561 è venduto in confezioni di 60 compresse ciascuna, è a base di biotina, minerali ed estratti vegetali, e contribuisce a migliorare il benessere di unghie e capelli.
L’integratore della risposta n. 562 è in capsule da 700 mg, contiene acido gamma-aminobutirrico e vitamina B6, contribuisce a ridurre la stanchezza e favorisce il normale funzionamento del metabolismo energetico.
Infine, la risposta n. 563 è rivolta a un’azienda che distribuisce un preparato alimentare composto da ananas, inulina, LCarnitina, cromo. La sua assunzione aiuta a mantenere normali livelli di glucosio nel sangue, possiede un’azione digestiva e contrasta gli inestetismi della cellulite.
Le società chiedono se le cessioni dei suddetti prodotti siano soggette all’aliquota Iva del 10% in quanto “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura” comprese nel numero 80) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del al decreto Iva.
L’Amministrazione finanziaria conferma.
Gli istanti, prima di rivolgersi alle Entrate, hanno chiesto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli il parere sulla corretta classificazione merceologica attribuibile ai prodotti rispettivamente commercializzati, passaggio necessario ai fini dell’individuazione dell’aliquota Iva applicabile.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate, infatti, gli integratori alimentari non beneficiano, di per sé, dell’imposta ridotta, perché non espressamente previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al decreto Iva. Lo sconto d’imposta va, quindi, valutato caso per caso ed è subordinato al parere tecnico degli uffici tecnici delle Dogane che ne analizzano i componenti. L’agevolazione, di prassi, è riconosciuta solo ai prodotti riconducibili, in base a quanto affermato dall’Adm, nell’ambito dei preparati indicati nella Tabella A, parti II, II-bis o III, allegate al Dpr n. 633/1972, che prevedono, rispettivamente, l’applicazione dell’aliquota Iva del 4, del 5 o del 10 per cento.
Diversi documenti di prassi hanno chiarito che agli integratori alimentari può essere applicata l’aliquota del 10% se riconducibili al numero 80) della Tabella A, parte III (“Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 2107), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura”) sulla base del parere delle Dogane che li inserisce nell’ambito della voce 21.06, in particolare 21.06.90, “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”.
La soluzione è estendibile ai tre integratori distribuiti dalle società istanti. L’Adm ha classificato, infatti, i prodotti in questione nell’ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale come “Preparazioni alimentari diverse” e più precisamente alla voce 2106 “Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” e più specificatamente, al codice NC 2106 9092 non contenendo materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola o contenenti in peso meno di 1,5% di materie grasse provenienti dal latte, meno di 5% di saccarosio o d’isoglucosio, meno di 5% di glucosio o di amido o fecola.
E ancora, la nota complementare 5 al Capitolo 21, afferma che le “altre preparazioni alimentari presentate in dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, destinate ad essere usate come integratori alimentari, sono classificate alla voce 2106, se non nominate o comprese altrove”.
Inoltre, dalle caratteristiche delle preparazioni emerge che i prodotti oggetto degli interpelli sono destinati a mantenere l’organismo in buona salute, ma non hanno scopo profilattico o terapeutico e non curano specifiche malattie, è escluso, quindi, che possano essere considerati prodotti farmaceutici.
In definitiva, l’Agenzia delle entrate, tenuto conto del parere delle Dogane, ritiene che ai prodotti distribuiti dalle società istanti sia applicabile l’aliquota Iva ridotta al 10% ai sensi del numero 80) della Tabella A, parte III richiamata, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura combinata vigente.