Da qualche tempo per le imprese del settore edile e delle costruzioni si sono determinate gravi difficoltà a seguito della impropria applicazione delle norme fiscali sui «trasfertisti».anche ai lavoratori edili.
Tali norme originariamente elaborate per i lavoratori del settore dei trasporti (come piloti, stewart ecc. che non operano nella sede dell’impresa ma sui mezzi che l’impresa fa muovere magari in altri Paesi, se non continenti) fino a poco tempo fa non venivano nemmeno prese in considerazione nel settore delle costruzioni dove i «cantieri» sono sede delle imprese e, se collocati nello stesso comune, non determinano nemmeno l’applicazione dell’indentità di trasferta disciplinata contrattualmente.
Le suddette disposizioni appesantiscono notevolmente gli oneri fiscali e contributivi dell’edilizia già abbondantemente penalizzate su questo fronte.
Oltretutto, con il cambiamento di una prassi interpretativa da tempo consolidata che non aveva mai visto considerare i lavoratori edili «trasfertisti», alcune imprese si sono viste contestare da un giorno all’altro ingenti somme a titolo di sanzioni pur avendo semplicemente continuato ad operare come di consueto, applicando altre disposizioni sino ad allora considerate corrette.
Su questo tema da tempo CNA Costruzioni, come altre associazioni dell’edilizia e delle costruzioni in generale, appoggiata dalle strutture confederali, aveva chiesto di intervenire normativamente per risolvere il problema. Oggi finalmente pare che la Camera dei Deputati ha fatto un passo concreto in tal senso, che ci si augura non venga vanificato nel prosieguo della discussione.
Ai deputati che in Commissione hanno sostenuto l’emendamento riportato di seguito va il nostro plauso.
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CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 novembre 2016
722.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VI)
ALLEGATO
…
Art. 7-bis.
(Lavoratori in trasferta e trasfertisti).
1. Il comma 6 dell’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Pag. 56decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;
b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
2. Ai lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’articolo 51 del testo unico di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5 del medesimo articolo 51.
7. 05. (Nuova formulazione) Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Alberto Giorgetti.
(Approvato)
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Oggi «la Camera, con 359 voti a favore e 166 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (C. 4110 A/R) nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall’Assemblea».
Testo del DDL Camera dei Deputati N. 4110-A/R – Approvato il 16 novembre 2016
Vedi art. 7-quinques