Con la sentenza allegata la Ia Sezione Civile della Cassazione, ha cassato -con rinvio alla stessa Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione-, una pronuncia dove si era ritenuta «l’impresa appaltatrice decaduta dal diritto di far valere le … riserve, poiché formulate tardivamente in violazione del disposto dell’art. 54 del r.d. n. 350 del 1895, … », stabilendo che la nuova sentenza che dovrà procedere a nuovo esame della controversia facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:

« la parte convenuta [la Stazione Appaltante -N.d.R.-], ai sensi dell’art. 2697, comma 2, cod. civ., deve sempre sia allegare che comprovare i fatti modificativi ed estintivi della pretesa fatta valere dall’attore e, qualora ci si trovi in presenza di eccezioni in senso stretto, che sono condizionate dalla legge alla manifestazione di volontà espressa della parte di volersene avvalere, deve essere acquisita alla causa la prova dei fatti che ne costituiscono il fondamento” »

« l’eccezione di decadenza dell’appaltatore dal diritto di formulare le riserve, negli appalti di opere pubbliche, costituisca un’eccezione in senso stretto, poiché in disponibilità esclusiva della stazione appaltante, talchè la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d’ufficio».