Altra proroga della sospensione e rateizzazione tributi (articolo 43). Viene prorogato al 31 dicembre 2017 (e non al 30 novembre), il termine del periodo di riferimento per i sostituti d’imposta, su richiesta di coloro che risiedono nei comuni interessati dal sisma, non devono operare le ritenute alla fonte. (modifica articolo 48, comma 1-bis, Dl 189/2016).
Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivo, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 31 dicembre 2017 (il termine finale precedente era il 30 novembre 2017 – modifica articolo 48, comma 10, Dl 189/2016).
Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni previste dalla legge, dovranno essere effettuati entro il mese di febbraio 2018 (termine precedente, dicembre 2017 – modifica articolo 48, comma 12, Dl 189/2016).
Viene previsto che per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di reddito di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, la ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto delle sospensioni dovrà avvenire entro il 16 febbraio 2018. Gli stessi soggetti possono versare le somme oggetto di sospensione, senza sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 9 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16 febbraio 2018 (modifica articolo 48, comma 11, Dl 189/2016).
Viene prorogata di un anno, fino al 31 dicembre 2018, l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro prevista a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate (e delle persone giuridiche con sede legale o operativa) nei comuni terremotati con riguardo alle istanze, ai contratti e ai documenti presentati alla pubblica amministrazione in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione.
Semplificazione degli obblighi dichiarativi (articolo 43-quater). Imposta 2016: è consentito ai contribuenti residenti nei territori colpiti dal terremoto, titolari di redditi di lavoro dipendenti e assimilati di effettuare la dichiarazione dei redditi presentando il modello 730/2017 “senza sostituto”, anche in presenza di un sostituto tenuto a effettuare il conguaglio, ottenendo così il rimborso direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Proroga misura potenziata credito d’imposta per investimenti (articolo 44). Prorogato al 31 dicembre 2019 (termine precedente 31 dicembre 2018) il termine fino al quale il credito d’imposta per investimenti (ex articolo 1, comma 98 e seguenti, legge 208/2015) è attribuito nella misura del 25% per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese (modifica articolo 18-quater, comma 1, Dl 8/2017).
Zona franca urbana (articolo 46). Istituita una zona fran almeno pari al 25%, nel periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo del 2015 (secondo la versione originaria della disposizione la riduzione doveva essere parametrata alla media relativa ai tre periodi di imposta precedenti), possono beneficiare, in relazione alle imposte sui redditi e all’Irap derivanti dalla prosecuzione della loro attività nei Comuni colpiti dal terremoto, delle seguenti agevolazioni (concesse in conformità della disciplina europea in materia di aiuti “de minimis”):
1) detassazione del reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100mila Euro
2) esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella zona franca, nel limite di 300mila Euro per ciascun periodo di imposta
3) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili localizzati nella zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica
esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica) a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni di lavoro dipendente. Lo stesso esonero è riconosciuto a favore dei titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono la propria attività all’interno della zona franca urbana.
Le stesse esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2017.
Le agevolazioni sono concesse per i periodi di imposta 2017 e 2018.
Incentivi per l’acquisto di case antisismiche (articolo 46-quater). L’articolo, aggiunto nel corso dell’iter di conversione, modifica la disciplina del “sismabonus”, prevedendo un’ulteriore ipotesi di detrazione operante nel caso in cui gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico siano eseguiti nei comuni localizzati nella zona sismica a più alta pericolosità (zona 1), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano alla successiva vendita dell’immobile entro 18 mesi dal termine dei lavori.
In questo caso, agli acquirenti spettano le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio a una o due classi di rischio inferiori, rispettivamente nella misura del 75% e dell’85% del prezzo della singola unità immobiliare.
Le detrazioni spettano entro un ammontare massimo di spesa di 96mila Euro.
I beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà, per questi ultimi, di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.