L’art. 29 co. 2, d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal d.l. 17 marzo 2017, n. 25 (conv. l. 20 aprile 2017, n. 90) prevede che in caso di appalto di opere o di servizi, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Tale responsabilità si estende entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto.
Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta e può esercitare l’azione di regresso nei confronti del soggetto che avrebbe dovuto pagare le retribuzioni e versare la contribuzione.
Peraltro, la responsabilità solidale è stata estesa dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76 (conv. con mod. l. 9 agosto 2013, n. 99), anche ai «lavoratori autonomi» che abbiano operato nell’ambito dell’appalto. La Circ. n. 35/13 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha, però, precisato che l’istituto della solidarietà non va esteso a quei lavoratori autonomi che sono tenuti in via esclusiva all’assolvimento degli oneri contributivi.
Pertanto, ai lavoratori autonomi chiamati a provvedere in prima persona al versamento della contribuzione troverà applicazione il beneficio della responsabilità solidale limitatamente al pagamento del compenso. Il beneficio riguarderà, invece, sia la retribuzione che la contribuzione per i lavoratori autonomi per i quali l’obbligo di versamento dei contributi è posto in capo al committente.
La Corte d’Appello di Venezia (ord. 14 luglio 2016, n. 247) ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 29 co. 2, d.lgs. n. 276/03 in ragione del fatto che la stessa non estende la responsabilità solidale del committente, prevista in caso di appalto, al contratto di subfornitura ex l. 18 giugno 1998, n. 192.
La vicenda che ha portato alla rimessione della questione di legittimità costituzionale trae origine dal ricorso proposto da alcuni dipendenti di un’impresa subfornitrice che hanno richiesto al committente il pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali ai sensi dell’art. 29, co. 2, d.lgs. n. 276/03 a fronte dell’inadempimento del proprio datore di lavoro. Il Tribunale, accogliendo la domanda dei lavoratori, condannava la società committente al pagamento delle somme residue ancora dovute dal subfornitore / datore di lavoro. Avverso tale decisione proponeva appello la società committente, chiedendo la restituzione delle somme corrisposte. La Corte d’Appello di Venezia, chiamata a decidere sull’impugnazione, sollevava la questione di legittimità costituzionale.
La Corte Costituzionale, con una sentenza interpretativa di rigetto (sent. 6 dicembre 2017, n. 254), dichiarava la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, attribuendo alla disposizione medesima un significato diverso e conforme alla Costituzione. Nello specifico la Corte Costituzionale ha ritenuto di dover interpretare l’art. 29 co. 2, d.lgs. n. 276/03 nel senso che il committente è obbligato in solido (non solo con l’appaltatore ma) anche con il subfornitore relativamente ai crediti lavorativi, contributivi e assicurativi dei dipendenti di quest’ultimo.
In altre parole, la disciplina contenuta nell’art. 29 co. 2, d.lgs. n. 276/03 trova ora applicazione anche al contratto di subfornitura. Ne consegue che il committente sarà obbligato in solido con il subfornitore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-subfornitori a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali ed i premi assicurativi agli stessi dovuti. Tale responsabilità permane per un periodo di due anni dalla cessazione del contratto di subfornitura. Effettuato il pagamento, il committente potrà esercitare l’azione di regresso nei confronti del subfornitore e di ogni altro co-obbligato.
Il committente che ha eseguito il pagamento, sarà tenuto, ove previsto, ad operare quale sostituto d’imposta nei confronti del lavoratore dell’impresa subfornitrice.