La Corte di Cassazione ha stabilito un principio chiave per i contratti di appalto privati: l’appaltatore ha diritto al pagamento, indipendentemente dall’erogazione dei fondi da parte della banca. La sentenza n. 12115/2024, depositata recentemente, ha ribadito che il contratto di appalto non è un contratto aleatorio, quindi, a fronte dell’esecuzione dell’opera, il committente è tenuto a pagare.
Il caso in dettaglio:
Un’impresa appaltatrice aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il committente per il mancato pagamento dei lavori. La Corte d’appello di Palermo aveva però annullato l’ingiunzione, sostenendo che i pagamenti erano condizionati all’erogazione dei fondi da parte della banca, come previsto dall’articolo 7 del contratto.
La Corte di Cassazione ha annullato questa decisione, chiarendo che, a meno che le parti non abbiano esplicitamente stabilito un contratto aleatorio, l’appaltatore ha diritto al pagamento una volta eseguita l’opera, a prescindere dall’effettiva erogazione dei fondi da parte della banca. La Cassazione ha richiamato la regola dell’articolo 1369 del codice civile: in caso di dubbio, le espressioni ambigue devono essere interpretate in modo da rispettare la natura del contratto.
Principio di diritto:
Secondo la Corte, “l’appaltatore non può essere privato del diritto al pagamento una volta adempiuta la propria obbligazione”. Pertanto, i termini del contratto devono essere interpretati in modo da garantire che l’appaltatore riceva il suo compenso, senza dipendere dall’erogazione del finanziamento bancario al committente.
Questa sentenza è significativa per tutti gli imprenditori del settore delle costruzioni, poiché chiarisce che il diritto al compenso per l’opera realizzata non può essere subordinato a fattori esterni, come la disponibilità di fondi da parte di terzi.
Per ulteriori dettagli sulla sentenza, è possibile consultare il documento completo fornito dalla Corte di Cassazione.