Nel corso dell’iter di approvazione della Legge di conversione del DL 50/2017 (Manovra correttiva) sono state cancellate le modifiche all’ACE riguardanti le modalità di calcolo e sono state ulteriormente ridotte le aliquote per il calcolo dell’agevolazione rispetto a quanto già previsto dalla legge di stabilità per il 2017.
Per quanto riguarda le modalità di calcolo, ricordiamo che il testo originario del Decreto (l’art. 7) prevedeva che, a decorrere dall’anno d’imposta 2017, l’arco temporale di riferimento per stimare l’incremento patrimoniale fosse limitato a cinque esercizi e dunque il parametro iniziale, finora ancorato al 31 dicembre 2010, avrebbe dovuto essere calcolato anno per anno, prendendo a riferimento il capitale proprio esistente al 31 dicembre del quinto esercizio precedente. In termini pratici, per il calcolo dell’agevolazione ACE per il 2017 l’incremento patrimoniale doveva essere calcolato avendo riguardo al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2012.
Nel corso dell’iter di approvazione della Legge di conversione del DL 50/2017 la modifica normativa analizzata è stata cancellata, ripristinando di fatto il vecchio metodo di calcolo, ristabilendo come termine di riferimento del patrimonio iniziale quello esistente alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
In sede di conversione è stata invece ridotta l’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che passa dal 2,3% all’1,6% per il periodo d’imposta 2017 e dal 2,7% all’1,5% a regime dal 2018.
Come previsto dallo stesso DL 50, si dovrà tener conto della nuova aliquota già in sede di determinazione dell’acconto IRES per il 2017.