E’ in vigore la nuova disciplina delle prestazioni occasionali. Dopo l’abrogazione della normativa sul lavoro accessorio si era verificata una situazione nella quale di fatto le imprese non avevano più a disposizione nessuno strumento normativo con il quale far fronte, in modo agile e sicuro, alle improvvise esigenze lavorative che possono verificarsi nell’esercizio di un’attività d’impresa.

La nuova disciplina prevede, anzitutto, dei LIMITI ECONOMICI, in quanto:

a) ciascun prestatore potrà ricevere dalla totalità degli utilizzatori un compenso di importo non superiore di 5.000 euro annui;

b) ciascun utilizzatore potrà utilizzare tali prestazioni per un importo non superiore a 5.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. Tale limite viene innalzato in caso di compensi per prestazioni rese da soggetti particolarmente deboli nel mercato del lavoro;

c) le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non potranno dar luogo a compensi di importo superiore a 2.500 euro.

Per evitare elusioni normative, si prevede, poi, il divieto di acquisire prestazioni di lavoro occasionali da parte di un soggetto con cui è in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa o tale rapporto è cessato da meno di sei mesi.

Un elemento di particolare rilievo della nuova normativa sta nell’avere previsto due differenti discipline: il Libretto Famiglia per chi ricorre al lavoro occasionale al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o professionale e il contratto di prestazione occasionale per tutti gli altri utilizzatori (e quindi anche per le imprese).

Il contratto di prestazione occasionale è un contratto col quale possono essere acquistate le prestazioni di lavoro occasionali, purché:

– l’utilizzatore non abbia alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;

– vengano rispettati determinati limiti per le imprese del settore agricolo;

– l’utilizzatore non sia un’impresa dell’edilizia e dei settori affini, di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, del settore delle miniere, cave e torbiere. E’ vietato l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale anche nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.

La misura minima oraria del compenso, fatta eccezione per il settore agricolo, è pari a 9 euro e sono interamente a carico dell’utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata nella misura del 33% del compenso e il premio dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella misura del 3,5% del compenso.

L’utilizzatore dovrà trasmettere almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero attraverso i servizi di contact center, una dichiarazione contenente alcune informazioni, quali: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l’oggetto della prestazione; d) la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione; e) il compenso pattuito per la prestazione.

Il compenso per la prestazione non può essere inferiore a 36 euro, corrispondenti a quattro ore di lavoro continuative nell’arco della giornata.

In generale è da considerarsi positiva l’azione del Legislatore che con la nuova normativa, oltre ad aver rispettato quanto da tempo preannunciato in materia, ha voluto spendersi per garantire, almeno in parte, margini di flessibilità alle aziende.