Ciò alla luce delle disposizioni introdotte nel 2014 (dall’art. 29 del decreto-legge 24 giugno n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che ha modificato la disciplina dell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, operanti nei settori esposti a maggior rischio, istituiti presso le Prefetture/Uffici territoriali del Governo.