Attività agricole connesse: escluso il medaglione di pesce
Con la risoluzione 52/e l’Agenzia ha chiarito che il medaglione di pesce non è considerata attività agricola connessa
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione 52 del 27 aprile 2017 di risposta ad un interpello sul regime fiscale applicabile alla produzione del medaglione di pesce. In particolare, l’istante è un imprenditore agricolo, con la qualifica di IAP, che svolge sia l’attività di allevamento di pesce sia la lavorazione dello stesso in un laboratorio di proprietà dell’impresa. Tra i prodotti aziendali c’è anche il medaglione di pesce e l’istante non sa se considerare l’attività come attività connessa all’attività ittica in quanto non espressamente citata nel decreto ministeriale 13/2015.
Nel rispondere l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la circolare 44/2004 considera attività connesse tassate su base catastale quelle derivanti dalla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli tassativamente indicati nel DM previsto dall’articolo 32 del TUIR ed ottenuti dall’imprenditore agricolo prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall’allevamento di animali.
Con nota protocollo n. 2954 del 27 gennaio 2017, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha fatto presente che il decreto ministeriale 13 febbraio 2015 fa rientrare nella tabella dei prodotti agricoli, tra gli altri, la “produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)” ma “non sembra rientri in tale categoria alcuna attività di trasformazione del prodotto in questione, quale deve intendersi il medaglione di pesce”.
Tanto premesso, l’Agenzia termina precisando che la produzione del medaglione di pesce non rientra tra le attività agricole connesse, tassabili su base catastale ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera c), del TUIR.