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L’agenzia delle Dogane chiarisce che è obbligatoria l’indicazione in fattura della targa del veicolo rifornito di gasolio

L’Agenzia delle Dogane con la nota n. 64837 del 7 giugno 2018 ha fornito chiarimenti sulle misure relative all’obbligatorietà o meno di indicare, in fattura,  la targa del veicolo per il quale si richiede il rimborso delle accise.

Su tale argomento era dapprima intervenuta l’Agenzia delle Entrate  con il provvedimento Prot. n. 89757 del 30 Aprile 2018  precisando che nella fattura elettronica non è necessario indicare la targa, modello  o altro elemento identificativo del veicolo ; tali informazioni sono puramente facoltative e vanno inserite utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.  

L’Agenzia delle Dogane, con la nota n°64837 del 7 Giugno 2018, stabilisce  invece che, ai fini del riconoscimento del beneficio sul gasolio per autotrazione, tra gli adempimenti prescritti vi è quello di indicare, nel Quadro A-1 della dichiarazione all’uopo presentata, la targa degli automezzi utilizzati.

Per tale circostanza pertanto,  rimane inalterata l’obbligatorietà dell’indicazione nella fattura, anche se emessa in forma elettronica, della targa del veicolo .

Per la legittima fruizione del rimborso d’accisa, gli esercenti attività di trasporto esercitano nelle forme previste il diritto di richiedere il rilascio della fattura, alla cui emissione i gestori di impianti di distribuzione carburanti sono obbligati, con indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio.

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