Alla luce delle ultime modifiche operate dalla legge di stabilità per il 2016 nell’ambito del nuovo regime forfetario (vedi News 25 febbraio 2016), l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 4 aprile 2016, n. 10/E per fornire chiarimenti e rispondere ai dubbi sollevati anche dalla CNA, in merito alle modalità applicative del presente regime.
Senza entrare nello specifico della predetta circolare, illustrata nella circolare n. 3 allegata alla presente, preme sottolineare la continuità interpretativa voluta dall’Agenzia, considerate le connessioni con i regimi che hanno preceduto il nuovo regime forfetario, come tra l’altro precisato nella stessa circolare. Caratteristica peculiare del regime in esame è la mancata previsione di una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica, così come previsto nei precedenti regimi agevolativi sostituiti dal presente regime forfetario.
La circolare rende concreta la possibilità di fruire dei vantaggi del regime forfetario derivanti dalle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016, volute dalla CNA. L’Agenzia delle Entrate precisa, infatti, che tenuto conto delle significative modifiche apportate al regime forfetario, i soggetti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono, dal 1° gennaio 2016, revocare la scelta operata ed accedere al predetto regime con le modalità esaminate nella Circolare 12 aprile 2016, n. 3/PF, alla cui lettura si rinvia.
L’Amministrazione finanziaria, precisa, inoltre, che i soggetti che al 31 dicembre 2014 applicavano il regime di vantaggio cosiddetto “dei minimi” (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011) o il regime delle nuove attività produttive (art. 13 della legge n. 388/2000) possono continuare ad applicare gli stessi fino a compimento dell’intero periodo agevolato, ossia fino a compimento del quinquennio. Ciò significa, a titolo di esempio, che laddove un soggetto abbia iniziato una nuova attività nel 2014 applicando il regime fiscale di vantaggio, ovvero il regime delle nuove attività produttive, potrà applicare le specifiche agevolazioni previste dalla legge di stabilità 2015 (riduzione dell’imponibile di un terzo per il 2015, applicazione imposta sostitutiva del 5% a decorrere dal 2016) fino al 2018 (cfr. circolare 4 aprile 2016 n. 10/E). Detta possibilità è stata estesa anche a coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015 (cfr. risoluzione n. 67/E del 2015).