Site icon CNA

l’Agenzia sceglie la tesi restrittiva – per la regolarizzazione è ammessa solo la compensazione orizzontale

La consulenza giuridica presentata all’Agenzia delle Entrate l’8 ottobre 2015 (vedi News 12 ottobre 2015), in merito alla possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare l’omesso versamento Iva periodico mediante compensazione con il credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive (vedi allegato), ha trovato risposta che non soddisfa la richiesta avanzata.

Con la predetta consulenza si chiedeva conferma circa la corretta regolarizzazione dell’omesso versamento Iva periodico, mediante “compensazione verticale”, con il credito emergente dalle liquidazioni Iva periodiche successive.  Secondo la tesi della CNA, il versamento dell’imposta dovuta per regolarizzare la violazione poteva avvenire utilizzando i crediti Iva maturati nei mesi o trimestri successivi e versando l’eventuale differenza come saldo in dichiarazione annuale.

La procedura di ravvedimento operoso proposta, oltre ad essere pienamente aderente alle procedure di liquidazione dell’Iva, avrebbe consentito alle imprese di evitare esborsi finanziari anticipati quando si maturano dei crediti Iva nei mesi o trimestri successivi.   Crediti Iva che l’estensione del regime del “reverse charge” Iva e l’introduzione dello “split payment”, contribuiscono a generare. La descritta procedura di ravvedimento operoso rappresenterebbe per queste imprese una ulteriore occasione per utilizzare tali crediti, evitando di chiudere la dichiarazione annuale con un credito IVA.

 

Contrariamente a quanto auspicato l’Agenzia delle Entrate chiarisce che tale fattispecie, analizzata nella recente circolare del 12 ottobre 2016 n. 42/E (par. 4.3), si configura sia nelle ipotesi di utilizzo del credito Iva trimestrale che di quello annuale solamente come “compensazione orizzontale” che trova evidenza ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997 nel modello F24, subordinata al rispetto dei limiti previsti per l’utilizzo in compensazione dei medesimi crediti Iva.

Pertanto il contribuente, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972, può procedere alla compensazione dell’omesso debito Iva periodico utilizzando il credito Iva maturato in un trimestre successivo a quello violato, previa presentazione del modello IVA TR.

In assenza, invece, dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione.

La circolare citata precisa che qualora, in caso di utilizzo del credito annuale, la compensazione avvenga dopo la presentazione della dichiarazione Iva, sarà necessario presentare una dichiarazione rettificativa (correttiva nei termini o integrativa) per dare evidenza dell’ulteriore versamento periodico (non riportato nella dichiarazione originaria) e del conseguente incremento del credito annuale compensato.

Inoltre, viene precisato che qualora il credito da destinare in compensazione Iva sia superiore al limite di 15 mila euro, bisognerà procedere alla preventiva apposizione sulla dichiarazione annuale del visto di conformità.

Exit mobile version