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L’ANAC corregge la data d’entrata in vigore del nuovo codice: dal 20 aprile

Ecco le nuove precisazioni di ANAC:

In relazione al regime transitorio del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 delineato, in particolare, dagli articoli 216, comma 1 e 220, anche a seguito di numerose richieste di chiarimenti avanzate da Stazioni appaltanti, era stato adottato, congiuntamente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un Comunicato il 22 aprile 2016 che precisava che il codice doveva ritenersi entrato in vigore il 19 aprile e, quindi, applicabile ai bandi pubblicati a partire da quella data.

Numerose stazioni appaltanti hanno, però, successivamente evidenziato come il Codice fosse stato pubblicato, nella versione on line della Gazzetta Ufficiale (n. 91) del 19 aprile 2016, dopo le 22.00 e, quindi, solo da quel momento reso pubblicamente conoscibile.

Nell’esprimersi su tali ulteriori richieste di parere, l’Autorità, sentita anche l’Avvocatura generale dello Stato, ha considerato che tale accertata evenienza imponga, in base al principio generale di cui all’art. 11 delle preleggi al codice civile ed all’esigenza di tutela della buona fede delle stazioni appaltanti, una diversa soluzione equitativa con riferimento ai soli bandi o avvisi pubblicati nella giornata del 19 aprile.
Per essi, in particolare, continua ad operare il pregresso regime giuridico, mentre le disposizioni del d.lgs. 50/2016 riguarderanno i bandi e gli avvisi pubblicati  a decorrere dal 20 aprile 2016.

Per effetto del comunicato congiunto con il quale il presidente dell’Autorità Anticorruzione ed il ministro delle Infrastrutture avevano deciso di mettere un punto al caos che è seguito alla pubblicazione del nuovo Codice appalti, sarebbero stati messi fuorigioco bandi di gara per oltre mezzo miliardo di euro, anzi, per l’esattezza: 543,4 milioni: solo il 20 aprile erano irregolari appalti per 427 milioni.

Due tra gli appalti di maggiore importo, che avrebbero dovuto essere ritirati, sono stati pubblicati dal Provveditorato delle opere pubbliche per il Lazio, ufficio di emanazione del ministero delle Infrastrutture: l’appalto di maggior valore riguardava tra l’altro una delle opere più attese a Roma: il Ponte dei Congressi, un intervento da 123 milioni, di cui si parla da 25 anni, che dovrebbe liberare un nodo viario che blocca tre quartieri (Eur, Magliana e Portuense), oltre a fermare il traffico di chi entra nella Capitale dall’aeroporto di Fiumicino. L’idea era di affidare al costruttore non solo il cantiere, ma anche il progetto esecutivo del ponte: ipotesi incompatibile con il nuovo codice che cancella l’appalto integrato.

Ma anche la gara da 159 milioni bandita dal consorzio di imprese che ha in carico l’esecuzione dei lavori dell’altra velocità ferroviaria sul Terzo valico (COCIV): doveva essere bandito al massimo ribasso, ora incompatibile con le nuove norme: il Consorzio aveva annunciato che avrebbe ritirato il bando.

Al contrario, la stazione appaltante unica della Regione Calabria, che il 20 aprile aveva pubblicato un bando per la realizzazione di un impianto rifiuti a Catanzaro sulla base di un semplice progetto preliminare, dal costo di 58,9 milioni, ha mandato in Gazzetta una rettifica, con cui non ritira il bando, ma rivede al rialzo il costo: la base d’asta sale da 59 a 67 milioni.

Altri bandi in dubbio o che si sono salvati:

– Infrastrutture lombarde: appalto integrato per una gara da 29,7 milioni per il nuovo ospedale dei bambini (realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il presidio ospedaliero Buzzi a Milano);

– Appalto integrato da oltre 7 milioni a Roma dove il Consorzio Colle delle Gensole aveva promosso la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria: con le regole cambiate era sicuro il ricorso dell’impresa che non avesse vinto l’appalto: i documenti di gara relativi sono stati annullati e saranno riformulati in conformità al nuovo assetto normativo recato dal Decreto Legislativo N. 50 del 2016;

– sempre a Roma, il provveditorato alle opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna ha pubblicato un appalto integrato per i lavori relativi all’intervento di ristrutturazione, trasformazione e ampliamento degli impianti tecnologici delle sedi della SoGeI — Società Generale d’Informatica — (valore quasi 22 milioni).

– Udine: l’Azienda ospedaliero-universitaria Santa Maria della Misericordia ha promosso con Procedura ristretta un appalto integrato da 5,4 milioni per la ristrutturazione dei padiglioni del polo ospedaliero udinese, pubblicato il 20 aprile 2016.

Comunque basta scorrere la 5ª Serie Speciale delle gazzette ufficiali, dal 29 aprile in poi per incontrare numerosi bandi chiaramente di dubbia praticabilità in quanto o hanno ad oggetto appalti integrati o prevedono il massimo ribasso per importi incompatibili con le nuove disposizioni. Ci si chiede se, invece di annullare la normale vacatio legis (il termine di 15 giorni dopo il quale le norme entrano di norma in vigore dopo la loro pubblicazione in Gazzetta) non sarebbe stato più opportuno, visto oltretutto il tasso di innovazione delle nuove norme, prevedere un differimento della loro applicazione superiore, non solo per garantire l’esigenza di effettiva conoscibilità, ma anche per consentire a tutti gli operatori di comprenderne compiutamente la portata al fine di essere pronti ad applicarle correttamente sin dalla loro entrata in vigore (per quello del 2006 era stata prevista una entrata in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione).

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