Nella PARTE I – VIGILANZA SULL’ATTITIVÀ DI ATTESTAZIONE sono contenuti, in particolare, i chiarimenti, stimolati dai numerosi quesiti posti dal sistema delle SOA, riguardano:

1. La Perizia giurata prevista dall’art. 76, comma 10 d.p.r. 207/2010 per le cessioni di ramo d’azienda e la sua estensibilità anche a fusioni, scissioni e operazioni simili (sul punto si deve rilevare come la richiesta della Perizia giurata quale documento probante l’effettivo passaggio dei requisiti di cui il soggetto subentrante intende avvalersi rappresenti un appesantimento economico eccessivo, a fronte di un’attività di controllo reale che dovrebbe essere espletata dalle SOA -NdR-).

2. La Verifica delle cessioni di ramo d’azienda: possibile incongruenza tra le valutazioni (sulla capacità economico-finanziaria -verificata attraverso la documentazione contabile formalmente depositata o presentata-, e per la dimostrazione dell’adeguata capacità tecnica (esecuzione dei lavori) dove il periodo documentabile decorre dal giorno precedente la stipula del contratto di attestazione -NdR-).

3. Applicabilità delle nuove regole di valutazione alle operazioni di cessioni/trasferimenti/affitti perfezionate prima dell’entrata in vigore del Manuale alle imprese che, avendone in precedenza ottenuto valutazione positiva, rinnovano la propria qualificazione ai sensi dell’art. 76, comma 9 del d.p.r. 207/2010.

4. Verifica dell’oggetto sociale delle imprese che richiedono al qualificazione art. 76, comma 2 del d.p.r. 207/2010 (la prevista riconducibilità alle categorie richieste in sede di attestazione dell’oggetto sociale può essere intesa in senso ampio e non strettamente collegata alle singole attività contenute nella declaratoria delle categorie indicate nell’allegato A del d.p.r. suddetto -NdR-).

5. Impossibilità di sottoscrivere il contratto nel periodo di interdizione dell’impresa (è la data di sottoscrizione del contratto, con contestuale presentazione delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti necessari al conseguimento dell’attestazione, che determina il momento rilevante ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti d’ordine generale e speciale richiesti in capo all’impresa che richiede la qualificazione -NdR-).

6. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettera a) del d.lgs. 163/2006 (stato di fallimento etc. e relative procedure concorsuali). Acquisizione delle notizie sulle procedure in corso. Ammissione alla procedura di concordato preventivo in “bianco”.

7. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettera b) del d.lgs. 163/2006 (verifiche antimafia).

8. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettera i) del d.lgs. 163/2006 (DURC). Qui si precisa che «A partire dal 1° luglio le imprese possono ottenere in tempo reale, rivolgendosi ed accreditandosi attraverso il servizio predisposto dall’INAIL, una certificazione di regolarità contributiva che assume una validità di 120 giorni e potrà essere utilizzata per ogni finalità richiesta dalla Legge -NdR-.

9. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettera l) del d.lgs. 163/2006 (Osservanza della normativa a tutela dei disabili).

10. Certificati di esecuzione lavori rilasciati da committenti non soggetti alla normativa del Codice.

Lavori realizzati nell’ambito di “Accordi quadro”.

Redazione del Certificato di regolare esecuzione. (si chiarisce che già il Manuale, prevede che « … l’obbligo di acquisire tale certificato può ritenersi superfluo per lavori di piccola entità, permanendo comunque l’onere della SOA di acquisire eventuale ulteriore documentazione complementare e comprovante il corretto andamento dell’appalto e la coerente esecuzione delle pattuizioni contrattuali; in assenza di tale elementi il solo certificato di esecuzione lavori non può essere considerato idoneo per la dimostrazione del possesso del requisito » -NdR-).

Determinazione del costo totale degli interventi CTN nel caso di lavorazioni eseguite nelle categorie scorporabili.

Dichiarazione di conferma della documentazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 (l’ANAC conferma la possibilità per le SOA di considerare positivamente le certificazioni, purché venga dimostrato di averne acquisito il riscontro di veridicità e sostanza, con forma certa -NdR-).

Modalità di accertamento dei titoli autorizzativi a corredo dei Certificati Esecuzione Lavori rilasciati da committenti non tenuti all’applicazione del Codice.

Produzione della copia autentica del progetto approvato (non è eludibile -NdR-).

Certificazione dei lavori eseguiti in subappalto (per ANAC non è consentita la possibilità che l’appaltatore rilasci uno specifico ed ulteriore CEL, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori, al subappaltatore -NdR-)

11. Certificati esecuzione lavori rilasciati nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25 – Attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori (art. 248, comma 2 del d.p.r. 207/2010)

Onere del Rup di indicare gli estremi dell’attestato di buon esito

Mancato rilascio dell’attestato da parte delle Soprintendenze.

12. Requisiti del Direttore Tecnico ai fini della qualificazione nelle OS2-A e OS2-B (art. 248, comma 5 del d.p.r. 207/2010) Per ANAC restano invariate le indicazioni fornite dal Manuale -aggiornate alla l. 7/2013 anche in assenza di riferimento testuale alla stessa-, come previsto a pag. 152, 2° capoverso, ove il richiamo all’art. 182 del d.lgs. 42/2014 deve infatti intendersi a quella norma così come modificata dalla l. 7/2013 -recante “Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali”- (NdR).   

13. Valutazione dei requisiti per l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione (art. 79, comma 7 del d.p.r. 207) (conferma la posizione del Manuale che esclude deroghe all’art. 79 d.p.r. 207/2010 -NdR-).

14. Termini di rilascio delle attestazioni.

15. Emissione di attestati in variazione dei precedenti – tariffe applicabili dalle SOA (laddove le Soa debbano procedere alla verifica di requisiti supplementari prima di procedere al rilascio dell’attestato l’ANAC varia le attuali Tariffe applicabili -NdR-).

16. Utilizzo dei lavori subappaltati (l’ANAC rivede le indicazioni contenute nel Manuale relative alla ripartizione degli importi valutabili, a causa di un refuso nella loro formulazione)

17. Qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento connessa alla presenza di personale qualificato munito di patentino certificato (l’ANAC pur confermando i contenuti del Manuale riconosce che la materia necessita comunque di essere ulteriormente approfondita attraverso le OO.SS. di settore per l’analisi dei contenuti dei Contratti Collettivi Nazionali -NdR-).

18. Applicazione del silenzio assenso alle dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della dimostrazione dei requisiti d’ordine generale ex art. 38, del d.l.vo 163/2016.

19. Dimostrazione del requisito dell’adeguato organico medio annuo – Art. 79, commi 10 e 11 d.p.r. 207/2010 (pag. 14).

A fronte della richiesta delle SOA secondo cui in presenza del DURC, che comprova la regolarità contributiva dell’impresa, l’acquisizione delle copie dei versamenti (modelli F 24) effettuati verso gli Enti Previdenziali INAIL, INPS e CASSA EDILE è del tutto ultronea e nulla aggiunge a quanto certificato con il medesimo DURC, l’ANAC accoglie parzialmente la richiesta in quanto già il Manuale, per la dimostrazione del requisito in questione, prevede anche l’acquisizione dei Modelli DM10/Uniemens che attestano, in particolare, la denuncia all’INPS e all’INAIL delle retribuzioni mensili corrisposte ai dipendenti, i contributi dovuti e l’eventuale conguaglio delle prestazioni anticipate per conto dell’INPS; mentre riguardo all’acquisizione delle ricevute di pagamento dei versamenti contribuitivi dovuti alle Casse Edili, conferma le previsioni del Manuale, in quanto gli obblighi contributivi devono essere assolti da parte delle imprese con riferimento alla Cassa territorialmente competente, in funzione della localizzazione del cantiere -NdR-.

20. Applicazione della deroga prevista dall’art. 357, comma 23 del d.p.r. 207/2010 per la idonea direzione tecnica ai fini della qualificazione nelle categorie OG2, OS2-A, OS2-B e OS25.

Al fine di dare attuazione alla sentenza del CdS n. 4290 del 15 settembre 2015 ha respinto il ricorso proposto dall’AVCP contro la sentenza del TAR Lazio- ROMA: SEZIONE III n. 02170/2014, che annullava il Comunicato alle SOA n. 74 del 1 agosto 2012 nella parte in cui si fornivano indicazioni per il conseguimento della qualificazione nelle categorie afferenti lavorazioni riguardanti beni del patrimonio culturale OG2, OS2-A, OS2-B e OS25. Per tali categorie la qualificazione era subordinata al possesso da parte del direttore tecnico del titolo di studio previsto dall’art. 248, comma 5 del Regolamento (laurea in architettura.. etc.). Al fine di dare attuazione alla sentenza del CdS, l’ANAC ritiene che da tale contenuto venga soppressa la parte, inserita a pag. 153, che forniva chiarimenti in merito alla disapplicazione della deroga. Per cui alla luce di quanto a pagina 153 del Manuale sull’attività di qualificazione, al paragrafo _2_3 Requisiti di ordine speciale (art. 79 d.p.r. 207/2010), sono soppressi i capoversi che vanno da « Il citato art. 248 » a « proprio direttore tecnico » (NdR).

21. Trasferimento di azienda da parte di un Consorzio Stabile – Impossibilità dell’utilizzo di tale operazione societaria ai fini della qualificazione.

22. Dimostrazione del requisito di carattere generale di cui all’art. 38, comma 1 lettere b) e c) del d.lgs. 163/2006 – chiarimenti sul controllo del socio di maggioranza.

A tali precisazioni segue una PARTE II – VIGILANZA SULLE SOA

 

Autorità Nazionale Anticorruzione

Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016:
ULTERIORI PRECISAZIONI IN MERITO AL
“MANUALE SULLA QUALIFICAZIONE PER L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO”

 

Manuale sull’attività di  qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a  150.000 euro
Aggiornato al Comunicato del Presidente del 12 maggio 2014
(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251, pagina 23, del 28/10/2014)

 

Comunicato del Presidente del 16 ottobre 2014

Aggiornamento del 26 novembre 2014:
Precisazioni in merito al Manuale sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro