Il Governo riceve dalla Commissione UE il primo lasciapassare per l’applicazione dello “split payment”, ma con una doppia condizione esplicita:
- di utilizzarlo “una tantum” per un periodo di tempo limitato non superiore a 36 mesi e, pertanto, non rinnovabile oltre il 31 dicembre 2017;
- di modificare le procedure in modo da rimborsare tutti i crediti Iva entro tre mesi.
Ora si attende la decisione del Consiglio europeo, chiamato ad esprimersi sull’adozione di tale meccanismo di inversione contabile dell’IVA applicato alla Pubblica Amministrazione.
Ricordiamo che lo “split payment” è un sistema, introdotto dall’ultima legge di stabilità per contrastare possibili fenomeni di frode IVA ed è già operativo dal 1° gennaio 2015, sebbene sia vincolato alla decisione della Commissione europea. Secondo tale regime le autorità pubbliche pagano l’IVA per i beni e servizi che comprano dal fornitore direttamente all’Erario invece di pagarla ai fornitori. Ai fornitori viene, dunque, sottratta dalla propria disponibilità l’imposta dal momento che ricevono l’importo del corrispettivo pagato dalla PA al netto dell’IVA indicata in fattura (per maggiori approfondimenti si rinvia alle azioni di CNA in materia di split payment).
Sebbene sia condivisibile la lotta all’evasione fiscale in materia di IVA, come più volte sostenuto dalla CNA (vedi, in particolare, lo studio dell’Osservatorio CNA sulla tassazione delle piccole imprese), non si può non sottolineare come tale misura incida negativamente sulla gestione finanziaria a breve delle imprese che si ritrovano a dover fronteggiare due grossi problemi quali:
- mancati “finanziamenti” a breve termine derivanti dal mancato incasso dell’Iva da parte dei propri clienti (pubblica amministrazione);
- recupero dell’Iva pagata ai propri fornitori.
Pertanto, non resta che attendere la decisione finale del Consiglio UE. Lavoreremo per un ripensamento. Va comunque reso ufficiale l’impegno dell’Italia a non prorogare la misura oltre il 31 dicembre 2017 e che le modifiche alle procedure di rimborso tese a garantire il recupero dell’Iva entro tre mesi siano immediate ed effettive.