Lavoratrici autonome, tre mesi in più per il congedo di maternità

Maternità più lunga per le autonome. Lo prevede la Legge di Bilancio 2022 in materia di congedo obbligatorio e di tutela della maternità e paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi. A dare le prime indicazioni è la circolare numero 1 dell’Inps dell’anno in corso. Vediamo quali.

Tutela della maternità

La Legge di Bilancio 2022 introduce per le lavoratrici autonome con reddito fino a 8.145 euro, tre mesi in più di congedo di maternità. Questo periodo si aggiunge ai cinque mesi già attualmente previsti, portando a otto mesi la durata del congedo di maternità.

In particolare, la misura si applica:

  • alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (autonome con partita IVA e parasubordinate)
  • lavoratrici iscritte alle Gestioni autonome Inps (artigiani e commercianti);
  • libere professioniste iscritte alle casse professionali.

L’Inps sul punto chiarisce che nonostante il dettato normativo menzioni solo le lavoratrici come destinatarie della tutela, quest’ultima debba essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni reddituali oppure al verificarsi degli eventi indennizzabili nei casi di morte o di grave infermità della madre, previsti dalla normativa di riferimento.

Requisiti

Per poter richiedere l’ulteriore periodo di maternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente il periodo di maternità non superi l’importo di 8.145,00 euro. Per l’anno precedente si intende il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre. Alle lavoratrici e ai lavoratori autonomi, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi ai 5 mesi di maternità/paternità (2 prima del parto e 3 dopo il parto), purché siano in possesso della regolare copertura contributiva per tutto il periodo indennizzabile per maternità. Il congedo parentale per le madri lavoratrici autonome, pari a 3 mesi da fruire entro il primo anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione) del minore, potrà essere fruito soltanto al termine di tutto il periodo indennizzabile di maternità.

Lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata

Le libere professioniste/liberi professionisti e categorie assimilate iscritti alla Gestione separata possono fruire dell’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi (anche in caso di adozione o affidamento):

  • ai 3 mesi successivi al parto;
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.

Per le lavoratrici parasubordinate, invece, può essere riconosciuta un’indennità di maternità/paternità per i 3 mesi immediatamente successivi:

  • ai 3 mesi successivi al parto;
  • ai 4 mesi successivi al parto in caso di flessibilità;
  • ai 5 mesi successivi al parto in caso di fruizione esclusiva dopo il parto;
  • ai 7 mesi successivi al parto in caso di interdizione prorogata;
  • ai giorni non goduti nel caso di parto prematuro o fortemente prematuro, che si aggiungono al periodo di maternità post partum.
Periodo transitorio

I tre mesi aggiuntivi di maternità/paternità dovranno iniziare in data non precedente al mese di gennaio 2022. Anche il periodo precedente di congedo obbligatorio (i cinque mesi ordinari, deve essere iniziato dopo il primo gennaio 2022, oppure prima ma parzialmente ricadente nel 2022). Se invece i cinque mesi di congedo sono scaduti prima del 31 dicembre 2021, non spettano gli ulteriori tre mesi di maternità. 

La domanda

La domanda potrà essere presentata telematicamente, attraverso i consueti canali. Il Patronato Epasa-Itaco è a disposizione di tutti coloro abbiano bisogno, recandosi la sede più vicina individuabile sul sito www.epasa-itaco.it.