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Le circolari esplicative diffuse dall’Agenzia delle entrate – sintesi e commenti dell’Ufficio politiche fiscali della CNA

La legge di Bilancio 2018 ( Legge n°205 del 27 Dicembre 2017), ha introdotto importanti novità in materia di fatturazione elettronica e tracciamento dei pagamenti.

In primo luogo va precisato che le novità entreranno in vigore  in due momenti distinti:

  • Dal 1° Luglio 2018 – FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CESSIONI DI CARBURANTI
  • Dal 1° Gennaio 2019 – FATTURAZIOINE ELETTRONICA TRA SOGGETTI PASSIVI IVA =  Oggi la fatturazione elettronica è obbligatoria solo nei rap-porti con la PA, dal 1.1.2019 diventerà obbligatoria anche nei rapporti commerciali che intercorrono tra soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio italiano. In pratica, rendendo obbligatoria la fatturazione elettronica tra privati l’Agenzia delle Entrate ed il Governo, mirano a raggiungere determinati obiettivi quali, la riduzione dell’evasione fiscale e la semplificazione fiscale con la conseguente riduzione del numero degli adempimenti fiscali (L. n°205/2017, comma 909)

Di seguito tratteremo esclusivamente degli aspetti inerenti la prima scadenza.

FATTURAZIONE ELETTRONICA PER CESSIONI DI CARBURANTI

  1. Dal 1° Luglio 2018 = obbligo emissione fatture elettroniche per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere  utilizzati come carburanti per motori (L. n°205/2017, comma 917)
  2. Gli acquisti di carburante per  autotrazione  effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da  parte  di  soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto  devono  essere  documentati con la fattura elettronica (L. n°205/2017, comma 920)
  3. Non sono soggette all’obbligo di certificazione (di cui all’articolo 1 del DPR n°696/1996), le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione  effettuate nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione (L. n°205/2017, comma 921)
  4. Le spese per carburante per  autotrazione  sono  deducibili se effettuate esclusivamente  mediante carte di credito,  carte  di  debito  o  carte  prepagate  emesse  da operatori finanziari soggetti all’obbligo di  comunicazione  previsto dall’articolo 7,  sesto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (L. n°205/2017, comma 922)
  5. L’acquisto di carburante per autotrazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate  emesse  da  operatori  finanziari  soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7,  sesto  comma, del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n. 605, o da altro  mezzo  ritenuto  parimenti  idoneo  individuato  con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate (L. n°205/2017, comma 923)

In estrema sintesi,  le norme sulla cessione di carburanti che entreranno in vigore il 1° Luglio 2018, interesseranno gli ACQUIRENTI  titolari di P.IVA (comprese quindi le imprese di autotrasporto merci e persone) e per essi prevedono che il soggetto gestore del distributore di carburante emetta fattura elettronica;  l’acquirente, di contro, deve documentare l’acquisto con la fattura elettronica ed effettuare i pagamenti  tramite mezzi tracciabili pena, l’indetraibilità  dell’IVA  (comma 923, art. 1, L.205/2017) e l’indeducibilità del costo (comma 922, art. 1, L.205/2017.

Le nuove disposizioni , in questa fase di prima applicazione, hanno fatto sorgere diversi dubbi e difformità di interpretazioni.

Dubbi che CNA Fita, tramite l’ufficio politiche fiscali della CNA nazionale, ha sottoposto all’Agenzia delle entrate con nota del 1 Marzo 2018  (allegata ) .

Anche a seguito delle nostre sollecitazioni, l’Agenzia delle entrate ha diffuso alcune note esplicative (allegate) :

  • Prot. n°73203/2018 del 4 Aprile 2018
  • Circolare n. 8/E  del 30 Aprile  2018
  • Provvedimento Prot. n.89757 del 30 Aprile 2018

Per quanto riguarda i chiarimenti diffusi dall’Agenzia delle entrate con la nota del 4 Aprile 2018, nel rinviare ogni maggiore approfondimento alla lettura del suo contenuto, di seguito si riporta uno stralcio del commento diffuso dal nostro ufficio politiche fiscali .

Con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate ha individuato gli ulteriori mezzi di pagamento che, a decorrere dal 1 luglio 2018, i titolari di partita IVA potranno utilizzare per vedersi riconosciuto il diritto alla detraibilità dell’IVA e alla deducibilità del costo relativo agli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali.

Tale provvedimento scioglie i dubbi  emersi  precisando che sono valide sia ai fini della detraibilità IVA che ai fini della deducibilità del costo relativo all’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione le seguenti forme di pagamento:

  1. assegni bancari e postali (anche circolari)
  2. vaglia cambiari e postali
  3. pagamenti elettronici previsti all’articolo 5 del CAD. Nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sono riportati, a titolo esemplificativo, i seguenti mezzi di pagamento: addebito diretto (RID), bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Il provvedimento precisa, infine, che tali forme di pagamento devono essere utilizzate, pena la perdita del diritto a detrarre l’IVA ed a dedurre il costo, anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avviene in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti c.d. di “netting”.

Parimenti, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte ricaricabili o meno,  di buoni purché la cessione/ricarica sia documentata da fattura elettronica e regolata con gli strumenti di pagamento indicati nel provvedimento in oggetto.

In ultima analisi, preme precisare che, sentita l’Agenzia delle entrate per le vie brevi, l’obbligo della tracciabilità dei pagamenti ai fini IVA, come specificato al punto 1 del provvedimentoè limitato esclusivamente all’acquisto di “carburanti e lubrificanti per autotrazione”, mentre per le altre tipologie di spese indicate all’articolo 19-bis1, comma 1, let. d) del DPR 633/1972, ossia spese di custodia, manutenzione, riparazione ed impiego, compreso il transito stradale è possibile continuare ad utilizzare il contante senza vedersi pregiudicato il diritto alla detrazione IVA. 

Ai fini delle imposte dirette, invece, contrariamente a quanto sostenuto nella nostra lettera inviata all’Agenzia delle entrate, il provvedimento direttoriale, evitando di richiamare volutamente l’art. 164 del TUIR, estende l’obbligo di pagamenti tracciati a tutti i mezzi di trasporto e non solo a quelli contemplati nell’art. 164 del TUIR, come originariamente previsto dalla legge di bilancio.

Vengono in tal modo risolti buona parte dei dubbi che la Confederazione aveva sottoposto all’attenzione dei referenti dell’Agenzia delle entrate concernenti l’entrata in vigore dell’obbligo in esame.

Con la  circolare  n.  8/E ed il provvedimento Prot. n.89757  diffusi  dall’Agenzia delle entrate entrambi in data 30 Aprile 2018 , vengono esplicitati ulteriori  chiarimenti; in allegato si riporta   la circolare predisposto dall’Ufficio politiche fiscale a commento e sintesi dei due provvedimenti (Circolare CNA 10 maggio 2018, n. 1/PF ) .

All’ufficio politiche fiscali della CNA, sono state segnalate ulteriori circostanze per le quali si nutrono ancora dubbi,   tra queste, quella relativa ad alcuni aspetti relativi alla rivendita di carburante da parte di cooperative-consorzi di autotrasportatori ai propri soci .

È stato chiarito che, in questi casi, anche la cooperativa-consorzio che acquista all’ingrosso carburante e lo detiene in cisterne  a cui  attingono i mezzi dei soci-consorziati, deve emettere fattura elettronica nei confronti di questi ultimi.

Non è ancora ben chiaro invece come ci si deve comportare in merito alla tracciabilità del pagamento da parte del socio-consorziato nel caso in cui l’importo relativo al costo del gasolio vada a  “compensazione” con la remunerazione dei servizi di trasporto effettuati dall’autotrasportatore.

Nell’evidenziare che i  colleghi dell’ufficio politiche fiscali stanno cercando di chiarire anche questo ulteriore e specifico aspetto, si invita chiunque sia interessato,  a segnalare ulteriori casi particolari e/o la necessità di  chiarimenti tramite l’invio di una specifica nota-richiesta all’indirizzo mail : fita@cna.it

 

 

 

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