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Le misure del commercio nellaLegge annuale per il mercato e la concorrenza

Sostenere l’economia di vicinato per valorizzare le nostre città

Sostenere l’economia di vicinato per valorizzare le nostre città

La Legge annuale per il mercato e la concorrenza (GU, serie generale, n. 295 del 17-12-2024) dispone che all’

art.23 (Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati) dispone che i produttori che immettono in commercio un prodotto di consumo che, pur mantenendo inalterato il precedente confezionamento, ha subito una riduzione della quantita’ nominale e un correlato aumento del prezzo per unità di misura da essi dipendenti, sono tenuti a informare il consumatore dell’avvenuta riduzione della quantita’, tramite l’apposizione, nel campo visivo principale, della confezione di vendita o in un’etichetta adesiva. La disposizione si applica a decorrere dal 1° aprile 2025.

art. 26 (Delega al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all’attivita’ dei pubblici esercizi) dispone che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi, un decreto legislativo per il riordino e il coordinamento delle disposizioni concernenti la concessione di spazi e aree pubblici alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili funzionali all’attivita’ esercitata, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a. la disciplina in materia di occupazione di suolo pubblico e l’obbligo di acquisizione del relativo titolo autorizzatorio con previsione di procedure omogenee nell’intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e di riduzione degli adempimenti;
b. definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale con l’introduzione, per quest’ultimi, dell’istituto del silenzio assenso e di misure di semplificazione per le procedure amministrative
c. individuazione dei criteri finalizzati a valutare la compatibilita’ degli interventi sottoposti ad autorizzazione, di cui con la tutela dell’interesse culturale e paesaggistico
d. previsione che il diniego dell’autorizzazione possa essere opposto solo quando non sia possibile dettare specifiche prescrizioni di armonizzazione che ne consentano la compatibilita’
e. individuazione di criteri uniformi cui i comuni devono adeguare i propri regolamenti, al fine di garantire sempre il passaggio dei mezzi di soccorso nonché di garantire zone adeguate per i pedoni e per le persone con limitata o impedita capacita’ motoria, nel caso di occupazione di marciapiedi.
f. previsione di un regime sanzionatorio adeguato in caso di violazioni

Le autorizzazioni e le concessioni per l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico rilasciate e in essere sono prorogate fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025.

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