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Le novità per le imprese dal 15 agosto

A partire dal 15 agosto, in attuazione di quanto stabilito a livello europeo dalla direttiva 2012/19/UE, entra in vigore il “campo aperto” di applicazione del decreto legisltativo n. 49/2014, la normativa sulla gestione dei Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che prevede per questi rifiuti la creazione di un sistema di gestione distinto dagli altri (ritiro, trasporto, raccolta separata, trattamento). 

Sono potenzialmente interessati dalle novità, che consistono in un ampliamento dell’ambito di applicazione:

i produttori e gli importatori di tali apparecchiature, sui quali ricadono gli adempimenti principali; devono ad esempio organizzare e finanziare un sistema di gestione dei rifiuti delle proprie apparecchiature immesse sul mercato, tramite sistemi individuali o, preferibimente, aderendo ad un sistema collettivo (Consorzio); iscriversi al “Registro Nazionale telematico dei produttori di AEE” (Registro AEE) prima di immettere l’apparecchiatura sul mercato ed esporre il numero di iscrizione al Registro sui documenti commerciali (es. fatture, DDT, corrispondenza, preventivi, listini, ecc.) entro 30 giorni dal suo rilascio; ecc.

– le imprese della filiera come i distributori, gli impiantisti e i centri di assistenza, che nell’ambito della propria attività si trovano a “ritirare” dei RAEE.

Seppur formalmente la definizione di AEE non venga modificata, tale nuovo approccio (open scope) farà ricadere nell’ambito di applicazione della normativa sui RAEE molte apparecchiature e componenti prima esclusi.

Ma non solo. Le modalità di classificazione di un bene come AEE (e, dunque, come RAEE nel momento in cui diventa rifiuto), è meno circoscritta poichè si supera la vecchia classificazione con 10 categorie ben individuate (in base alla quale, sostanzialmente, se un prodotto non ricadeva nell’elenco non veniva individuato come AEE e, quindi, come RAEE) e si introduce un criterio cosiddetto “aperto” in base al quale tutte le apparecchiature che rispondono alla definizione di AEE rientrano nella relativa disciplina – a meno che non siano riconducibili alle esplicite esclusioni previste. 

Ciò comporterà, soprattutto nella prima fase di operatività di queste novità, la necessità di valutare, per molti prodotti/componenti prima esclusi, una loro eventuale classificazione come AEE.

Per accompagnare questo processo, il Comitato di Vigilanza e controllo RAEE ha pubblicato una guida operativa che ha l’obiettivo di orientare le imprese nell’applicazione del nuovo ambito di applicazione RAEE.

Pur fornendo uno schema decisionale e alcuni esempi concreti, in realtà anche la guida non copre le molteplici fattispecie che sarà necessario valutare, rinviando le risposte, caso per caso, su richieste specifiche che le imprese,  anche tramite la CNA, potranno fare formalmente scrivendo al Comitato stesso: segreteria.comitatoraeepile@ispra.legalmail.it. La richiesta va corredata da una breve descrizione dell’apparecchiatura unitamente alla scheda del prodotto e alle immagini dello stesso.

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