Site icon CNA

Le novità per l’edilizia e l’impiantistica nel Decreto Legislativo n° 222/2016 (SCIA 2)

Di seguito la nota introduttiva del Responsabile nazionale CNA Costruzioni, Mario Turco, e in allegato le slide dei relatori.

<<Il focus del seminario riguarda le novità del Decreto legislativo 222/2016 c.d. SCIA 2 (con particolare riferimento alla filiera delle costruzioni).

Ciò detto, non sfugge che il tema politico che fa da sfondo a questo argomento è quello relativo alla Riforma della PA ed alla semplificazione normativa di cui ha bisogno il nostro Paese.

Il costo che le imprese ed i cittadini pagano per l’ipertrofia ed il disordine normativo è veramente alto: prima si riforma la PA, prima si semplificano norme e procedure, e meglio è per questo Paese, prigioniero da anni da una inutile e dannosa burocrazia, e prigioniero di dispute e contrasti tra norme di livello nazionale, regionale e locale.

Riferendosi al focus del seminario, si può legittimamente ritenere che il Decreto SCIA 2 ha svolto un notevole sforzo di chiarezza normativa, con ricadute positive anche sul Testo Unico Edilizia (DPR 380/2001), rinnovato in 45 punti dall’articolo 3 del Decreto SCIA 2.

Quest’ultimo presenta due grandi novità:

  1. Il passaggio da 7 a 5 titoli edilizi (con un ampliamento della c.d. edilizia libera)
  2. La previsione di un “glossario unico” per l’edilizia che dovrebbe risolvere l’attuale babele (non solo terminologica) in materia di tipologia di interventi edilizi e di dispositivi normativi e procedurali da utilizzare (da emanare con Decreto MIT. con intesa Conferenza Stato Regioni. Entro il 9 febbraio 2017)

Tuttavia, le positive novità di cui ai punti 1 e 2 sopra (insieme a tutte le altre contenute nell’impianto complessivo dei due decreti attuativi n° 126/2016 e n° 222/2016) si verificheranno solo ed esclusivamente se si intraprende decisamente la direzione di una attuazione omogenea e coordinata del decreto e dei suoi contenuti (norme e procedure) su tutto il territorio nazionale (a questo dovrebbe servire l’intesa Stato Regioni).

Purtroppo ci sono dei segnali politici che non vanno in questa direzione.

Il primo deriva dall’esito del REFERENDUM svoltosi lo scorso 4 dicembre 2016. Senza esprimere nessun giudizio di merito (oltretutto postumo), una previsione delle sue ricadute è tuttavia possibile.

Sul piano costituzionale, la materia “governo del territorio” – proprio in virtù dell’esito del referendum – non diventa più materia a legislazione esclusiva statale, ma continua ad essere “materia concorrente”. Dunque lo Stato può solo dettare i principi fondamentali, che – tradotto nel nostro caso specifico – potrebbe voler dire che lo schema di regolamento unico edilizio (cuore del provvedimento) può essere recepito da Regioni e Comuni, che hanno comunque la possibilità di articolarlo. Ciò, anche se Regioni e Comuni – così come prevede il Decreto SCIA 2 – hanno il limite di non ridurre suo livello di semplificazione in esso contenuto. Pur tuttavia, questo è un concetto assai fumoso ed i territori avranno maggiore discrezionalità nell’attuazione del Decreto.

Com’è risaputo, In Italia “cambiare” è un’opera faticosa di cui spesso la PA fa volentieri a meno.

Il secondo segnale deriva da una prima analisi di quanto scritto nell’Intesa Stato Regioni (attualmente in vigore) che disciplina le modalità ed i termini del recepimento dello schema di regolamento edilizio tipo e delle definizioni uniformi. Quello che ci preoccupa particolarmente è il c.d. “recepimento facoltativo” da parte dei Comuni. Infatti il comma 4 dell’articolo 2 dell’Intesa in questione descrive un chiaro rischio di applicazione non omogena della norma (SCIA 2 e allegati) perché in quel comma c’è scritto che il recepimento delle definizioni uniformi non comporta la modifica delle previsioni e degli strumenti urbanistici vigenti, che continuano ad essere regolate dal Piano Regolatore comunale vigente.

Se i segnali sono questi, allora la domanda è legittima: continuerà la babele interpretativa e attuativa? Le semplificazioni che sono contenute nel Decreto SCIA 2 rimarranno solo una legittima aspettativa delle imprese e dei cittadini?

 Noi speriamo di no. Non solo, ma vigileremo affinché gli effetti positivi delle semplificazioni introdotte dal decreto SCIA 2 si applichino così come sono state pensate e tradotte in norme e procedure.

CNA COSTRUZIONI nazionale si è impegnata fin da subito in tale direzione (attraverso la partecipazione del Presidente di CNA COSTRUZIONI di Roma, Carlo BELLIONI – coadiuvato dalla collega Elena Grazioli dell’ufficio legislativo di CNA – alla stesura del Glossario Unico per l’edilizia ed alle diverse riunioni delle commissioni tecniche ministeriali che lavorano sul tema della semplificazione).

Ci dovremo sicuramente impegnare di più a livello territoriale (la frontiera dell’attuazione) per una piena ed omogenea attuazione di quanto di positivo è stato fatto con il decreto SCIA 2 e l’aggiornamento del Testo Unico Edilizia.

L’obiettivo politico cui dobbiamo tendere tutti deve essere quello di arginare il “ localismo istituzionale” che contraddistingue il nostro Paese, a favore di norme chiare e trasparenti applicabili ed applicate su tutto il territorio nazionale.>>

Exit mobile version