Si rafforza l’attività di supporto delle banche a imprese e famiglie in difficoltà a seguito della pandemia di Covid-19, con il rinnovo delle iniziative di sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti già disciplinate da specifici accordi con le Associazioni imprenditoriali, a cominciare dalla CNA.
In particolare: sarà prorogato al 31 marzo 2021 il termine entro il quale deve essere assunta la decisione circa la concessione della moratoria da parte della banca; il periodo di durata della modifica del piano di pagamenti del prestito a seguito dell’applicazione della moratoria non deve superare i nove mesi, comprensivi di eventuali periodi di sospensione già concessi a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Abi evidenzia che quanto previsto da dette iniziative è coerente con il recente aggiornamento da parte dell’Autorità Bancaria Europea (Eba) delle Linee Guida sulle moratorie legislative e non legislative. Si proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine per la presentazione delle domande di accesso alla sospensione del pagamento delle rate (quota capitale ovvero quota capitale e quota interessi) dei finanziamenti, secondo quanto previsto dalla misura “Imprese in Ripresa 2.0” contenuta nell’Accordo per il Credito 2019, come modificato dagli accordi del 6 marzo e del 22 maggio scorsi con le Associazioni imprenditoriali.
La sospensione del pagamento delle rate dei finanziamenti, coerentemente con le Linee guida Eba, non potrà superare la durata massima di 9 mesi. Tale termine comprende eventuali periodi di sospensione già accordati sullo stesso finanziamento in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Le moratorie perfezionate tra l’1 ottobre e l’1 dicembre possono comunque avvalersi della maggiore flessibilità nella classificazione delle posizioni oggetto della sospensione del pagamento delle rate, a condizione che siano rispettati i nuovi requisiti previsti dall’aggiornamento del 2 dicembre alle linee guida dell’Eba (vale a dire il requisito della durata massima della moratoria di 9 mesi). Per questo ambito di applicazione l’iniziativa comprende i mutui ipotecari residenziali (anche relativi ad immobili non adibiti ad abitazione principale) che non possono accedere al Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini) e i finanziamenti a rimborso rateale erogati a persone fisiche che non presentano ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda di sospensione.
La sospensione, per un massimo di 9 mesi, riguarda la quota capitale o l’intera rata e può essere richiesta nei casi di cessazione del rapporto di lavoro, riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni solari consecutivi, riduzione del fatturato del 33% rispetto all’ultimo trimestre 2019, morte o grave infortunio del debitore.
Con riferimento specifico al mercato del credito al consumo, si segnala che anche Assofin ha avviato una analoga iniziativa di sospensione, in coordinamento con l’iniziativa Abi.