Grazie all’intervento del Ministro, infatti, è stata rapidamente superata una notevole criticità per il settore che frequentemente utilizza la CIGO per eventi meteo: si è così superato il notevole appesantimento burocratico derivante dalla necessità di presentare, come inizialmente previsto, le istanze entro 15 giorni dall’evento, che comportava, nel caso di più eventi meteo nello stesso periodo di paga, l’onere di richieste multiple, con termini, oltretutto, stringenti. Si è ora ritornati alla prassi precedente che consente di presentare un’unica richiesta entro il periodo di paga successivo agli eventi.
L’art. 6, co. 2 del D.M. n. 95442 del 15 aprile 2016, però, obbliga le aziende ad allegare i bollettini meteo rilasciati da organi accreditati ai fini della richiesta di Cigo per eventi meteorologici; e sul territorio vi sono in merito prassi differenziate che mal si giustificano, visto che si tratta di dati già in possesso della P.A. e dello stesso Istituto (che li utilizza per l’agricoltura), e che vede in taluni casi la possibilità di scaricare i bollettini dai siti delle A.R.P.A.; in altri lo stesso istituto fornirli gratuitamente attraverso convenzioni con le Associazioni di categoria.
Da qui la richiesta di un superamento che eviti alle imprese appesantimenti burocratici ed esborsi inutili e probabilmente illegittimi.
Un’altra questione che si pone è quella relativa alla contribuzione CIGO per gli apprendisti, che, contrariamente a quella per gli altri dipendenti, differenziata tra gli apprendisti operai (che andando sui cantieri possono essere coinvolti in eventi meteorologici che gliustificano il rimborso), ed apprendisti impiegati, che non sono soggetti ad analoghi rischi.
Ma mentre la contribuzione per gli altri dipendenti impiegati è più bassa rispetto a quella per gli operai (di più di due punti percentuali, analoga differenziazione non c’é nel caso degli apprendisti: da qui la richiesta di parificare le aliquote contribute per gli apprendisti a quelle degli altri dipendenti con analoghe mansioni.
Infine le parti sociali del settore edile lamentano la necessità di una interpretazione specifica della previsione che obbliga il lavoratore ad avere un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva interessata dalla Cigo: nel nostro settore che, a differenza di altri settori operanti su impianti fissi, si caratterizza per una forte mobilità dei lavoratori abitualmente impiegati su più cantieri, anche nell’ambito dello stesso mese: ne deriva per gli edili una penalizzazione eccessiva della possibilità di accesso al trattamento integrativo che a nostro parere va superata.