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Le regole del nuovo regime speciale di liquidazione “MOSS”

 Con l’entrata in vigore il 1° gennaio 2015 delle nuove norme comunitarie in materia di territorialità ai fini IVA per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e per quelli prestati per via elettronica si assiste all’applicazione dell’IVA nello Stato membro del committente ovvero nel luogo di effettivo consumo dei predetti servizi da parte di soggetti non passivi di imposta.

A fronte delle nuove regole di territorialità il nostro Paese ha emanato il decreto legislativo n. 42 del 31 marzo 2015 con il quale, da un lato, recepisce tali nuove regole e, dall’altro, si avvale della facoltà riconosciuta dall’articolo 59-bis, lettera a), della direttiva n. 2006/112/CE di escludere da imposizione italiana le sole prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione che, benché rese a committenti domiciliati o residenti in Italia, siano effettivamente utilizzate all’esterno dell’Unione europea.

Restano esclusi da tale trattamento i servizi elettronici (sigla TTE) per i quali dovrà, invece, applicarsi il solo criterio del domicilio o della residenza del committente non soggetto passivo, senza che assuma alcuna rilevanza il luogo di effettivo utilizzo.

Pertanto, i soggetti che prestano servizi TTE nei confronti di privati sono tenuti a molteplici adempimenti  per assolvere l’imposta, per cui è stato introdotto uno speciale regime, il “Mini One Stop Shop”, al fine di rendere più agevole in capo agli stessi operatori la gestione dell’IVA dovuta nei vari Stati membri di consumo.

Tale regime offre la possibilità a tutti i soggetti che effettuino prestazioni di servizi TTE nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta domiciliati nell’Unione europea, di identificarsi con apposita procedura online in un unico Stato membro al fine di adempiere agli obblighi connessi all’assolvimento dell’IVA per le prestazioni TTE rese in ciascun Stato membro. 

Per illustrare gli aspetti peculiari del nuovo regime la Commissione europea ha emanato il 23 ottobre 2013 una guida generale (Linee Guida MOSS), a completamento della quale l’Agenzia delle Entrate ha emanato la presente circolare del 26 maggio 2016, n. 22/E.

Il MOSS è, in sostanza, un innovativo metodo di gestione degli adempimenti IVA realizzato dagli Stati membri per l’assolvimento degli stessi attraverso specifiche procedure informatiche.

Fondamentali a riguardo le nozioni di “Stato membro di identificazione” e di “Stato membro di consumo” intesi, rispettivamente, come lo Stato in cui il soggetto passivo è registrato ai fini MOSS e in cui dichiara e versa l’IVA dovuta a uno o più Stati membri di consumo; come lo Stato in cui il soggetto che si è registrato al MOSS presta servizi TTE a committenti che non sono soggetti passivi di imposta.

Altra caratteristica del MOSS prevede che il contribuente che aderisce a tale regime sia tenuto ad evidenziare, nella dichiarazione trimestrale presentata allo Stato membro di identificazione, esclusivamente l’IVA dovuta in ciascun Stato membro e gravante sui servizi resi nell’ambito del presente regime, con l’esclusione dell’imposta assolta sugli acquisti effettuati. Per il principio di neutralità l’imposta che ha gravato sugli acquisti effettuati in ambito MOSS viene rimborsata attraverso un ampliamento delle procedure previste per il rimborso dell’IVA sia a soggetti comunitari che a soggetti stabiliti al di fuori dell’Unione europea.

A riguardo la direttiva 2006/112/CE distingue tra “regime non UE” e “regime extra-UE”.

Il soggetto passivo extra UE può identificarsi in Italia per l’applicazione del MOSS a condizione che non disponga di una stabile organizzazione in Italia o in un qualunque Stato appartenente all’UE e non abbia ottenuto da uno dei Paesi appartenenti all’Unione europea, un numero di identificazione ai fini IVA.

Si precisa che il MOSS sostituisce a far data dal 1° gennaio 2015 il precedente regime speciale VOES (VAT On E-Services) in vigore fino al 31 dicembre 2014. Il portale VOES resterà comunque attivo per ogni altra funzione relativa ai trimestri IVA precedenti alla data del 1/1/2015 e pertanto fino al 31/12/2017 sarà possibile per i soggetti iscritti non stabiliti nella UE inviare tramite esso le relative dichiarazioni ed eventuali successive correzioni delle stesse.

I soggetti extra UE registrati nel regime speciale VOES,  che abbiano aggiornato i propri dati mediante la procedura online, sono passati nel regime speciale MOSS alla data del 1° gennaio 2015, senza necessità di trasmettere la richiesta telematica per l’assegnazione di un ulteriore numero identificativo.

La richiesta di identificazione al regime MOSS va presentata mediante procedura telematica, disponibile dal 1° ottobre 2014 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

La registrazione ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo a quello in cui il soggetto passivo ha comunicato allo Stato membro di identificazione l’intenzione di avvalersi del regime speciale MOSS. Pertanto, se il soggetto chiede di essere iscritto al MOSS il 10 maggio, inviando tutte le informazioni necessarie, può avvalersi del regime speciale per le prestazioni effettuate dal 1° luglio (vedi circolare allegata).

Anche i soggetti passivi stabiliti nell’Unione europea possono aderire al regime speciale IVA per i servizi TTe che siano resi nei confronti di committenti non soggetti passivi di imposta stabiliti nella UE, se pur con le dovute differenze.

Tali soggetti, per aderire al MOSS, sono tenuti a chiedere la registrazione al regime nel Paese in cui è situata la sede dell’attività, mediante registrazione al Portale nazionale.

Possono aderire al regime UE anche i prestatori che, oltre ad aver fissato la sede della propria attività in uno Stato appartenente all’Unione, dispongano in altri Stati membri di un numero identificativo IVA e/o di una o più stabili organizzazioni.

Si precisa che le prestazioni di servizi rese da soggetti aderenti al MOSS, in regime UE, a committenti non soggetti passivi di imposta che siano domiciliati nello stesso Paese in cui è situata la sede del prestatore o una sua stabile organizzazione devono essere evidenziate nella dichiarazione IVA nazionale della sede o della stabile organizzazione, con assoggettamento alle regole ordinarie vigenti in quello stesso Stato.

Le prestazioni di servizi TTE rese da una stabile organizzazione a committenti domiciliati o residenti in un Paese diverso da quello in cui la sede del soggetto passivo o la stessa stabile è situata, confluiscono, invece, nel regime MOSS, con indicazione delle stesse nella dichiarazione trimestrale presentata allo Stato di identificazione.  

Per i dovuti approfondimenti si rinvia alla lettura della circolare dell’Agenzia delle Entrate allegata alla presente.  

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