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Legge appalti: l’Antitrust boccia Trento e “assolve” Bolzano. CNA: “Le Province difendano le norme a vantaggio delle PMI locali”

CNA e CNA Costruzioni del Trentino Alto Adige esprimono preoccupazioni per i rilievi mossi dall’Autorità nazionale per la Concorrenza e il Mercato sulle leggi per gli appalti delle Province di Bolzano e Trento. Nei pareri formulati dall’Antitrust vengono messi in dubbio i criteri di territorialità e filiera corta rispetto alle direttive comunitarie, che è il fondamento delle normative provinciali, diverse da quella nazionale. La Provincia di Bolzano sembra aver superato le contestazioni, quella di Trento no.

“Non vorremmo – afferma Claudio Corrarati, presidente della CNA del Trentino Alto Adige – ritrovarci con normative inapplicabili a causa dei pareri dell’Antitrust inviati dal Dipartimento per gli Affari Regionali del Consiglio dei Ministri. Il meccanismo della filiera corta e della suddivisione in lotti degli appalti sta dando lavoro alle piccole e medie imprese locali. Dopo anni di paralisi degli appalti pubblici, anche per effetto delle normative impugnate a più riprese, è opportuno che le Province Autonome di Trento e Bolzano si muovano insieme per blindare il quadro normativo a vantaggio delle Pmi locali”.

Nel Bollettino n. 44 del 12 dicembre 2016 (IN ALLEGATO), l’Antitrust ha pubblicato una sua segnalazione del 27 ottobre scorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, avente ad oggetto la legge della Provincia di Bolzano n. 16/2015 e la legge della Provincia di Trento n. 2/2016, in risposta alla richiesta di parere formulata dal citato Dipartimento per gli Affari regionali.

Con riferimento alla legge della Provincia di Bolzano n. 16/2015, l’Autorità aveva sollevato tre diversi profili di contrasto con i principi a tutela della concorrenza, ed in particolare:

1) la possibile violazione degli orientamenti giurisprudenziali comunitari in materia di affidamento “in house” nella misura in cui la norma è stata ritenuta suscettibile di legittimare affidamenti diretti anche a società di cui l’affidante non è socio;

2) il potenziale conflitto della legge con le prerogative attribuite all’ANAC, nella misura in cui tale norma attribuisce all’Agenzia provinciale di vigilanza in materia di contratti pubblici il potere di definire documentazione standard e, quindi, anche bandi-tipo, da utilizzare nelle diverse tipologie di gara;

3) l’innalzamento dal 20% al 30% della soglia comunitaria entro cui è consentito derogare al divieto di frazionare i lotti di un unico appalto per non applicare le procedure ad evidenza pubblica prescritte dalle Direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE.

Con riferimento all’affidamento in house, la Provincia ha chiarito che la disposizione è intesa unicamente a facilitare la collaborazione tra gli ATO ed è basata sul presupposto che l’affidamento possa essere adottato a beneficio di una società interamente pubblica, già partecipata anche dall’Ente affidante e già affidataria di altri servizi. Con riferimento agli altri due rilievi formulati dall’Autorità, la Provincia ha proposto, da un lato, la modifica aggiungendo un periodo che chiarisca che la documentazione standard è adottata “in coerenza con le linee guida dell’ANAC” e, dall’altro, il reinserimento della soglia del 20% coerentemente con quanto previsto dalle Direttive comunitarie. Per questi motivi, l’Antitrust ritiene che i profili di possibile contrasto con i principi a tutela della concorrenza possono considerarsi sostanzialmente superati.

Diversamente, con riferimento alla legge della Provincia di Trento n. 2/2016 permangono tutte le perplessità già evidenziate dall’Autorità nel parere deliberato nel corso dell’adunanza del 6 aprile 2016. In particolare, i criteri qualitativi dell’offerta economicamente più vantaggiosa, conferisce autonomo risalto a quelli “attinenti alla territorialità o alla filiera corta, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale vigente”. Secondo l’Antitrust “tale criterio è suscettibile di alterare la par condicio tra i potenziali partecipanti alle gare, conferendo un ingiustificato vantaggio alle imprese stabilite nella Provincia di Trento o che utilizzano input legati al territorio della Provincia. La previsione, dunque, è suscettibile di violare i principi a tutela della concorrenza oltre che le norme sul rispetto dei livelli minimi di regolazione, non trovando alcun riferimento nella Direttiva 2014/24/UE ed anzi, contraddicendone uno dei principi cardine”.

Considerazioni analoghe vengono effettuate svolte sull’articolo della legge che impone, relativamente agli affidamenti eseguiti sul territorio provinciale, il rispetto delle previsioni economico-normative previste dai CCNL di riferimento e dall’eventuale contratto integrativo provinciale. L’Antitrust riconosce che l’obiettivo è favorire forme di protezione dei lavoratori, disciplinando un probabile requisito di ammissione alle procedure di gara, ma evidenzia le possibili distorsioni ricollegabili ai casi in cui il legislatore imponga formule di protezione sociale calibrate su un determinato tipo di CCNL e/o su un determinato contratto integrativo. Tali previsioni sono suscettibili di ridurre la concorrenza, costituendo una barriera all’entrata per i nuovi entranti soprattutto nei settori caratterizzati da una componente importante del costo del lavoro sul totale dei costi di produzione.

“Nei limiti sopra esposti – conclude l’Antitrust – la legge provinciale in esame continua a presentare profili di contrasto con i principi a tutela della concorrenza”. Da qui l’invito di CNA Trentino Alto Adige alla Provincia di Trento di muoversi a difesa della legge sugli appalti che privilegia i criteri di territorialità e filiera corta, ma sfruttando la sinergia con la Provincia di Bolzano in una visione anche regionale del sistema dei bandi di gara. 

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