La Legge di Bilancio 2023 reintroduce, dopo oltre cinque anni, la normativa agevolativa sull’assegnazione dei beni ai soci (Articolo 1, commi da 100 a 106, Legge 29 dicembre 2022, n.197).
Nello specifico, le società di persone e di capitali, incluse le società risultate non operative (c.d. società di comodo), che assegnano o cedono beni ai soci entro il 30 settembre 2023 o che si trasformano in società semplice entro la stessa data, in luogo della tassazione ordinaria, potranno pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari all’8%; tale aliquota è aumentata al 10,5% se la società risulta di comodo in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione.
Oggetto di agevolazione non sono tutti i beni d’impresa, ma solo i beni immobili non strumentali – vale a dire, i cosiddetti immobili patrimonio – ed i beni mobili iscritti in pubblici registri, anch’essi non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa.
Per quanto riguarda la base imponibile sulla quale applicare l’imposta sostitutiva si fa riferimento alla differenza tra il valore normale del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto. Nel caso di assegnazione di beni immobili, però, su richiesta della società, la base imponibile può essere determinata facendo riferimento al valore catastale in luogo del meno conveniente valore normale. Qualora siano assegnate azioni o quote, sia assume come “valore normale”, il maggiore tra il costo fiscalmente riconosciuto e quello determinato in funzione del valore del patrimonio netto della partecipata.
L’agevolazione riguarda anche l’imposta di registro le cui aliquote ordinariamente previste si ridurranno della metà qualora l’assegnazione o la cessione dovesse essere assoggettata a tale imposta in misura proporzionale e non fissa. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, sconteranno la misura fissa di 200 € ciascuna. Nulla si dispone in materia di iva, stante i vincoli comunitari, per cui si applicheranno le regole ordinarie.
Condizione necessaria per usufruire dell’agevolazione è che i soci risultino iscritti nell’apposito libro, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 o, in alternativa, vi provvedano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Viene anche riaperto il termine, alle medesime condizioni, ma con scadenze diverse, per l’estromissione degli immobili da parte dell’imprenditore individuale. Si deve trattare di beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, cessioni o assegnazioni poste in essere dal 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.