Viene limitato l’ambito soggettivo di applicazione della disciplina introdotta dal DL 73/2022, cosiddetto “Decreto Semplificazioni”, in materia di derivazione rafforzata alle micro-imprese e ulteriori disposizioni in materia di errori contabili.
E’ utile ricordare che la semplificazione introdotta dal citato DL 73/2022, consiste nell’attribuire “rilevanza fiscale alla correzione degli errori contabili nell’esercizio in cui viene effettuata”, con l’intento di evitare l’onerosa e laboriosa presentazione di apposite dichiarazioni integrative per i periodi d’imposta affetti dall’errore contabile; possibilità inizialmente concessa a tutte le imprese, incluse le micro-imprese purchè abbiano optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
La Legge di Bilancio 2023, modificando l’art. 83 del Tuir, ha previsto, invece, che l’utilizzo del criterio di derivazione rafforzata alle poste contabilizzate a seguito della correzione di errori contabili, sia possibile solo per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti (Articolo 1, commi 237-275, Legge 29 dicembre 2022, n.197). La modifica introdotta si applica a partire dal periodo di imposta in corso alla data del 22 giugno 2022 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2022).
Considerando gli oneri da sostenere per dotarsi di un revisore dei conti, questa possibilità rischia pertanto di perdersi definitivamente per le micro imprese.