La legge di Bilancio 2023 introduce una nuova definizione agevolata delle cartelle di pagamento cd. “rottamazione-quater” per i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l’inefficacia.
In particolare, l’articolo 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197/2022 riconosce la facoltà al contribuente di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate a titolo di aggio, pagando solo le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
Per quanto riguarda i debiti iscritti a ruolo concernenti sole sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazioni degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, la definizione agevolata si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.
Per aderire alla definizione agevolata, entro il 30 aprile 2023, il soggetto interessato deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Entro il 30 giugno 2023 l’Agente comunica al debitore quanto dovuto per la definizione, l’importo delle singole rate nonché giorno e mese di scadenza delle stesse. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato:
- in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- in un numero massimo di 18 rate (5 anni) di pari importo, di cui le prime con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti rate devono essere saldate entro il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di apri importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.
In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a 5 giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
La definizione agevolata interessa anche i carichi affidati all’Agente della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratasi a seguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex Legge n. 3/2012, nonché per ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore ex D.Lgs. n. 14/2019.
Inoltre, possono accedere alla “Rottamazione quater” anche i debiti relativi ai carichi affidati all’Agente della Riscossione, nel periodo dal 2000 al 2017, oggetto di precedenti “Rottamazioni” e “Saldo e stralcio”, anche nell’ipotesi in cui si sia determinata l’inefficacia delle relative definizioni, e a condizioni più vantaggiose senza corrispondere le somme dovute a titolo di interessi e di aggio.
A riguardo l’Agenzia Entrate Riscossione ha precisato, nella Faq n. 14 pubblicata sul proprio sito istituzionale, che in presenza di un piano di pagamento della “Rottamazione-ter” (ex art. 3, D.L. n. 119/0218) è possibile accedere alla nuova “Rottamazione quater” evitando il pagamento della prossima rata in scadenza il 28 febbraio 2023.
Si precisa che tale faq rientra in una nota di aggiornamento al 20 gennaio 2023 predisposta dall’Agenzia Entrate Riscossione e reperibile dal proprio sito istituzionale.
Rientrano, altresì, nella definizione agevolata i carichi degli enti di previdenza privata, previa adozione di apposite delibere entro il 31 gennaio 2023, da pubblicare nei rispettivi siti istituzionali entro il 31 gennaio 2023, e comunicate entro la stessa data all’Agenzia delle Entrate Riscossione mediante posta elettronica certificata.
Non rientrano, invece, nel beneficio della definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:
- recupero degli Aiuti di Stato considerati illegittimi dell’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili.