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legge di bilancio 2023: se la dichiarazione e’ validamente presentata le sanzioni possono essere ridotte ad 1/18 del minimo previsto

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La legge di Bilancio 2023 è intervenuta per definire anche le violazioni, diverse da quelle concernenti la definizione agevolata degli avvisi bonari e la regolarizzazione delle irregolarità formali, riguardanti i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, relative alle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e per i periodi d’imposta precedenti.

In particolare, l’articolo 1, commi da 174 a 178, della L. n. 197/2022 stabilisce che la regolarizzazione delle predette violazioni avviene con il pagamento di 1/18 del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

E’ ammesso il versamento delle somme dovute anche in 8 rate trimestrali di pari importo con scadenza della prima rata il 31 marzo 2023. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo.

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con applicazione della sanzione ordinaria e degli interessi decorrenti dal 31 marzo 2023. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

La regolarizzazione è consentita semprechè le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

Non può, invece, essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero.

Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione e non si dà luogo a rimborso.

Le modalità di attuazione della presente regolarizzazione saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

 

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