La legge di Bilancio 2023 prevede l’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a 1.000 euro, inclusi quelli derivanti da precedenti definizioni agevolate.
In particolare, l’articolo 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022 stabilisce che l’importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Inoltre, dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio”.
Lo “Stralcio” non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti;
- multe ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.
Si precisa che per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali lo “stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.
Con riferimento alle sanzioni per violazioni del codice della strada e alle altre sanzioni amministrative, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
E’ stabilito, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “stralcio” e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo sul proprio sito istituzionale e all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.